Art. 19. Disciplinare di concessione 1. Il disciplinare di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario. 2. Il disciplinare e' redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla direzione generale competente e contiene i seguenti elementi: a) i dati identificativi del concessionario; b) la quantita' d'acqua da derivare espressa in muoduli o in l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, in mc annui, precisando, nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima e media nonche' la curva di portata; c) l'uso o gli usi cui la risorsa e' destinata; d) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalita' e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione; e) i termini entro i quali il concessionario dovra' iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione; f) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua o dell'equlibrio dei bilancio idrico; g) la durata della concessione; h) le modalita' ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione; i) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza; l) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti; m) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui e' subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi; n) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni; o) l'obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimita' dell'opera di presa con le modalita' indicate dal Servizio; p) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico. 3. Il testo del disciplinare e' approvato con il provvedimento di concessione di cui all'art. 18. Il Servizio assegna al concessionario un termine per presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione e del cartello identificativo, previo pagamento della cauzione, del canone anticipato e di un eventuale importo integrativo delle spese di istruttoria secondo gli importi indicati.