Art. 19.
                     Disciplinare di concessione
    1.  Il  disciplinare  di  concessione  prevede le condizioni e le
clausole  che  regolano  il  rapporto  giuridico  tra amministrazione
concedente e concessionario.
    2.  Il  disciplinare  e'  redatto  sulla  base  dello schema-tipo
predisposto dalla direzione generale competente e contiene i seguenti
elementi:
      a) i dati identificativi del concessionario;
      b) la  quantita'  d'acqua  da derivare espressa in muoduli o in
l/s  e,  quando  coerente  con  la  destinazione  d'uso, in mc annui,
precisando,  nel  caso  di  portata  variabile, i valori assentiti di
portata massima e media nonche' la curva di portata;
      c) l'uso o gli usi cui la risorsa e' destinata;
      d) la   localizzazione   e   la   descrizione  delle  opere  di
derivazione,  delle  modalita'  e  condizioni  della raccolta e della
eventuale restituzione;
      e) i termini entro i quali il concessionario dovra' iniziare ed
ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
      f) le  prescrizioni  da  osservarsi  per il rispetto del minimo
deflusso  vitale  del  corso  d'acqua  o  dell'equlibrio dei bilancio
idrico;
      g) la durata della concessione;
      h) le  modalita' ed i termini per la richiesta di rinnovo della
concessione;
      i) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
      l) l'importo  della  cauzione  definitiva da versare a garanzia
degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita
dalle norme regionali vigenti;
      m) le  eventuali  condizioni  speciali  e/o prescrizioni cui e'
subordinata  la  concessione,  ai  fini  della  tutela dell'interesse
pubblico e di quello dei terzi;
      n) l'obbligo    relativo   alla   eventuale   installazione   e
manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e
dei  volumi  di  acqua  derivati/restituiti  e  alla trasmissione dei
risultati delle misurazioni;
      o) l'obbligo  di collocazione del cartello identificativo della
concessione  in  prossimita'  dell'opera  di  presa  con le modalita'
indicate dal Servizio;
      p) gli  obblighi  del  concessionario,  anche in relazione alla
rimozione  delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle
sponde  e  delle  pertinenze  demaniali,  qualora le stesse non siano
acquisite al demanio idrico.
    3. Il testo del disciplinare e' approvato con il provvedimento di
concessione di cui all'art. 18. Il Servizio assegna al concessionario
un termine per presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare, il
ritiro    del   provvedimento   di   concessione   e   del   cartello
identificativo,   previo   pagamento   della   cauzione,  del  canone
anticipato  e  di  un  eventuale  importo  integrativo delle spese di
istruttoria secondo gli importi indicati.