Art. 2. Ambito di applicazione 1. E' sottoposto alla disciplina del presente regolamento qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione di quanto indicato al comma 2 e con esclusione delle acque minerali e termali regolate ai sensi della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 nonche' delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339. 2. Non sono disciplinate dal presente regolamento, in quanto non necessitano di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36: a) l'estrazione e l'utilizzazione da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee, ivi comprese le sorgenti, destinate all'uso domestico, come definito all'art. 3, lettera p); b) la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici. 3. Ai sensi dell'art. 23, comma 9-ter del decreto legislativo n. 152/1999, l'utilizzazione di acque scolanti su suoli, in fossi o in canali di proprieta' privata e' libera.