Art. 2.
                       Ambito di applicazione
    1.   E'  sottoposto  alla  disciplina  del  presente  regolamento
qualsiasi  approvvigionamento  di  acqua  pubblica  da  corpo  idrico
superficiale  naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive,
ad  eccezione  di  quanto  indicato al comma 2 e con esclusione delle
acque  minerali  e termali regolate ai sensi della legge regionale 17
agosto  1988,  n.  32  nonche'  delle  acque  di  sorgente e minerali
naturali  regolate ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
339.
    2.  Non sono disciplinate dal presente regolamento, in quanto non
necessitano  di  autorizzazione  o concessione ai sensi dell'art. 28,
commi 3 e 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36:
      a) l'estrazione e l'utilizzazione da parte del proprietario del
fondo  di  acque  sotterranee,  ivi  comprese  le sorgenti, destinate
all'uso domestico, come definito all'art. 3, lettera p);
      b) la  raccolta  di  acqua  piovana  in  invasi  e  cisterne al
servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.
    3.  Ai sensi dell'art. 23, comma 9-ter del decreto legislativo n.
152/1999,  l'utilizzazione  di acque scolanti su suoli, in fossi o in
canali di proprieta' privata e' libera.