Art. 20. Criteri per la determinazione del canone 1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo e' stabilito dall'art. 152 della legge regionale n. 3/99, in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa. L'obbligo del pagamento del canone decorre dalla data di rilascio della concessione. Resta fermo l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria, concessioni preferenziali e riconoscimenti di antico diritto. 2. La prima annualita' del canone viene corrisposta anticipatamente, all'atto del ritiro del provvedimento di concessione, mentre gli importi successivi sono versati prima della scadenza dell'annualita' precedente. 3. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, qualora la concessione preveda volumi costanti di prelievo, il canone e' determinato sulla base della portata assentita nell'unita' di tempo, espressa in l/s o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo, il canone viene calcolato sulla base della portata massima concessa. 4. Nel caso di uso industriale della risorsa il canone e' calcolato in relazione al volume annuo di prelievo, assumendo un modulo pari a 3.000.000 di metri cubi annui. 5. Nel caso di uso idroelettrico/forza motrice il canone e' calcolato sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in kW. 6. Alla concessione di derivazione, destinata a diverse utilizzazioni ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo, si applica il canone piu' elevato quando la risorsa concessa non e' quantificabile per tipologia d'uso. 7. La concessione di risorse idriche qualificate, come individuate da direttiva regionale, qualora destinate ad uso diverso dal consumo umano, come definito dall'art. 2 del d.lgs. n. 31/01, comporta l'applicazione di un canone triplicato.