Art. 20.
              Criteri per la determinazione del canone
    1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un
canone  annuo,  il cui importo e' stabilito dall'art. 152 della legge
regionale  n.  3/99, in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua
concessa.  L'obbligo  del  pagamento del canone decorre dalla data di
rilascio  della  concessione. Resta fermo l'obbligo del pagamento dei
canoni  arretrati  nel  caso di rilascio di concessioni in sanatoria,
concessioni preferenziali e riconoscimenti di antico diritto.
    2.   La   prima   annualita'   del   canone   viene   corrisposta
anticipatamente,   all'atto   del   ritiro   del   provvedimento   di
concessione,  mentre  gli importi successivi sono versati prima della
scadenza dell'annualita' precedente.
    3.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai commi 4 e 5, qualora la
concessione  preveda  volumi  costanti  di  prelievo,  il  canone  e'
determinato  sulla base della portata assentita nell'unita' di tempo,
espressa  in  l/s  o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda
volumi  variabili  di  prelievo, il canone viene calcolato sulla base
della portata massima concessa.
    4.  Nel  caso  di  uso  industriale  della  risorsa  il canone e'
calcolato  in  relazione  al  volume  annuo di prelievo, assumendo un
modulo pari a 3.000.000 di metri cubi annui.
    5.  Nel  caso  di  uso  idroelettrico/forza  motrice il canone e'
calcolato  sulla  base  della  potenza nominale media annua concessa,
espressa in kW.
    6.   Alla   concessione   di  derivazione,  destinata  a  diverse
utilizzazioni  ed  esercitata  dal  medesimo utente mediante un'unica
opera  di  prelievo,  si  applica  il  canone  piu' elevato quando la
risorsa concessa non e' quantificabile per tipologia d'uso.
    7.   La   concessione   di   risorse  idriche  qualificate,  come
individuate  da direttiva regionale, qualora destinate ad uso diverso
dal  consumo  umano,  come  definito dall'art. 2 del d.lgs. n. 31/01,
comporta l'applicazione di un canone triplicato.