Art. 21. Durata della concessione 1. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della concessione non puo' essere superiore a trenta anni ovvero a quaranta anni per l'uso irriguo ed e' determinata in relazione all'uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa, distribuzione e restituzione. 2. Con direttiva regionale sono individuati i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla base delle previsioni del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque e dei piani territoriali di coordinamento provinciale. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle operee da realizzare.