Art. 21.
                      Durata della concessione
    1.  Fermo  restando  quanto disposto da norme speciali, la durata
della  concessione  non  puo' essere superiore a trenta anni ovvero a
quaranta  anni  per  l'uso  irriguo  ed  e'  determinata in relazione
all'uso  della  risorsa,  alla portata concessa, alla tipologia delle
opere di presa, distribuzione e restituzione.
    2.  Con  direttiva  regionale  sono  individuati  i  parametri in
relazione  ai  quali  viene  determinata la durata della concessione,
anche  sulla base delle previsioni del piano regionale di tutela, uso
e  risanamento  delle acque e dei piani territoriali di coordinamento
provinciale. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti
industriali  e  per quelli idroelettrici, la durata viene determinata
anche  in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle operee da
realizzare.