Art. 22.
                      Diniego della concessione
    1  .  Il  diniego  della  concessione  puo' essere pronunciato in
qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
      a) incompatibilita'  del  prelievo  richiesto con le previsioni
del  piano  regionale  di  tutela, uso e risanamento delle acque, dei
piani  territoriali  di  coordinamento  provinciale  nonche'  con  le
finalita' di salvaguardia degli habitat e della biodiversita';
      b) incompatibilita'  con l'equilibrio del bilancio idrico o con
il rispetto del minimo deflusso vitale;
      c) incompatibilita'   del  prelievo  richiesto  con  i  vincoli
imposti dal piano regolatore generale degli acquedotti;
      d) incompatibilita'  delle  opere  con  l'assetto idraulico del
corso d'acqua;
      e) incompatibilita'  tra l'emungimento richiesto e le capacita'
di ricarica dell'acquifero;
      f) incompatibilita'  dell'emungimento  con  le  caratteristiche
dell'area di localizzazione;
      g) mancato     rispetto     delle     prescrizioni    contenute
nell'autorizzazione alla perforazione;
      h) effettiva  possibilita'  di  soddisfare il fabbisogno idrico
per  l'uso  richiesto  attraverso  contigue  reti  idriche,  civili o
industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso
uso;
      i) mancata   previsione  di  impianti  utili  a  consentire  il
riciclo,  riuso  e risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la
destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
      l) contrasto con il pubblico generale interesse.