Art. 22. Diniego della concessione 1 . Il diniego della concessione puo' essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi: a) incompatibilita' del prelievo richiesto con le previsioni del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, dei piani territoriali di coordinamento provinciale nonche' con le finalita' di salvaguardia degli habitat e della biodiversita'; b) incompatibilita' con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale; c) incompatibilita' del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal piano regolatore generale degli acquedotti; d) incompatibilita' delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua; e) incompatibilita' tra l'emungimento richiesto e le capacita' di ricarica dell'acquifero; f) incompatibilita' dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione; g) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione; h) effettiva possibilita' di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso; i) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta; l) contrasto con il pubblico generale interesse.