Art. 23. Conceessione d'acqua e di beni demaniali 1. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali e' adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area. L'importo del canone da corrispondere annualmente e' relativo alla sola coccessione della risorsa idrica. 2. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al demanio forestale dello Stato, la concessione viene rilasciata con le modalita' di cui al presente regolamento, previa acquisizione dall'autorita' competente del titolo concessorio dell'area demaniale. 3. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al demanio regionale, la concessione viene rilasciata con le modalita' di cui al presente regolamento, previa acquisizione dall'autorita' competente del titolo comicessorio dell'area demaniale se necessario. 4. Il Servizio puo' rilasciare ai consorzi di bonifica e di irrigazione concessione per l'uso di un corso d'acqua naturale quale vettore di acque gia' concesso o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei consorzi medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta fluviale interessata. La concessione contiene l'autorizzazione idraulica nonche' le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalita' di immissione della risorsa nel corso d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, e' assentito unitamente alla concessione dell'acqua.