Art. 24. Termini per la conclusione del procedimento 1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso. 2. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio o diniego della concessione e di rinnovo decorre dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio ed e' di centocinquanta giorni. 3. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 28, 31. comma 2, e 34 decorre dalla data di ricezione della relativa domanda da parte del Servizio ed e' di sessanta giorni. 4. Il termine per la conclusione del procedimento puo' essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non piu' di trenta giorni ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32, recante "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso". 5. Il termine e' sospeso, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 32/93, nei casi in cui debbano essere acquisiti i pareri di cui all'art. 12, nel caso in cui vengano richieste le integrazioni di cui all'art. 15 e dalla data di rilascio dell'autorizzazione a quella di ricezione della relazione di cui all'art. 16, comma 4, relativamente all'espletamento della procedura di autorizzazione alla perforazione.