Art. 24.
             Termini per la conclusione del procedimento
    1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso.
    2.  Il  termine  per l'emanazione del provvedimento di rilascio o
diniego  della  concessione  e  di  rinnovo  decorre  dalla  data  di
ricezione della domanda da parte del Servizio ed e' di centocinquanta
giorni.
    3.  Il  termine  per  la conclusione dei procedimenti di cui agli
articoli  28, 31. comma 2, e 34 decorre dalla data di ricezione della
relativa domanda da parte del Servizio ed e' di sessanta giorni.
    4.  Il  termine  per  la conclusione del procedimento puo' essere
prorogato  per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e
per  non  piu' di trenta giorni ai sensi dell'art. 18, comma 1, della
legge  regionale  6  settembre  1993,  n.  32,  recante "Norme per la
disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso".
    5.  Il  termine  e'  sospeso,  ai  sensi dell'art. 17 della legge
regionale n. 32/93, nei casi in cui debbano essere acquisiti i pareri
di cui all'art. 12, nel caso in cui vengano richieste le integrazioni
di  cui  all'art.  15  e dalla data di rilascio dell'autorizzazione a
quella  di  ricezione  della  relazione  di cui all'art. 16, comma 4,
relativamente all'espletamento della procedura di autorizzazione alla
perforazione.