Art. 25. Notificazione e registrazione degli atti 1. Tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica devono essere notificati all'intestatario e devono indicare i termini e le modalita' per l'impugnazione. 2. I provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione e di cambio di titolarita' sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile l986, n. 131. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso qualora l'ammontare dell'imposta di registro, calcolata applicando l'aliquota dello 0,50% all'importo complessivo dei canoni dovuti per la durata della concessione, risulti inferiore all'importo della tassa fissa di registrazione.