Art. 25.
              Notificazione e registrazione degli atti
    1.  Tutti  i  provvedimenti  relativi  alle  concessioni di acqua
pubblica  devono essere notificati all'intestatario e devono indicare
i termini e le modalita' per l'impugnazione.
    2.  I  provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione e di
cambio   di  titolarita'  sono  soggetti  a  registrazione  ai  sensi
dell'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile
l986, n. 131.
    3.   I   provvedimenti   di  cui  al  comma  2  sono  soggetti  a
registrazione  solo in caso d'uso qualora l'ammontare dell'imposta di
registro,  calcolata  applicando  l'aliquota  dello 0,50% all'importo
complessivo  dei  canoni  dovuti  per  la  durata  della concessione,
risulti inferiore all'importo della tassa fissa di registrazione.