Art. 26.
                   Domande di concessione soggette
                 a valutazione di impatto ambientale
    1.  Le  domande  di  derivazione di acqua pubblica e/o i progetti
delle  opere  di  presa  e  accessorie  soggetti  alla  procedura  di
compatibilita'  ambientale  ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio
1986,  n. 349, sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a
seguito    della    presentazione   della   positiva   pronuncia   di
compatibilita'  ambientale  da  parte  del  Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali.
    2.  Le  domande  di  derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti
delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di verifica
(screening),  ai  sensi  del Titolo II della legge regionale n. 9/99,
sono  istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della
presentazione  del  provvedimento  dell'amministrazione competente di
esclusione  dalla  ulteriore procedura di VIA, ai sensi delle lettere
a) e b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/99.
    3. Le derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di
presa  e  accessorie  soggetti  a procedura di valutazione di impatto
ambientale  (VIA),  ai  sensi  della  legge  regionale  n. 9/99, sono
sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente
presenta  la  domanda  di  concessione,  corredata  della  prescritta
documentazione,   all'amministrazione   competente  per  la  VIA.  Il
Servizio  effettua  l'istruttoria di rito e partecipa alla conferenza
di servizi di cui all'art. 18 della stessa legge.