Art. 26. Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale 1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilita' ambientale da parte del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali. 2. Le domande di derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di verifica (screening), ai sensi del Titolo II della legge regionale n. 9/99, sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione del provvedimento dell'amministrazione competente di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/99. 3. Le derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale n. 9/99, sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta la domanda di concessione, corredata della prescritta documentazione, all'amministrazione competente per la VIA. Il Servizio effettua l'istruttoria di rito e partecipa alla conferenza di servizi di cui all'art. 18 della stessa legge.