Art. 27.
                      Rinnovo della concessione
    1. Il rinnovo della concessione e' subordinato alla presentazione
della  relativa  domanda  anteriormente  alla  scadenza  naturale del
titolo,  da  presentarsi  con  le  modalita'  indicate all'art. 6. Il
richiedente,   di   norma,  e'  esentato  dalla  presentazione  degli
elaborati tecnici previsti ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo.
    2.  Le  domande  di rinnovo non sono soggette a pubblicazione ne'
condizionate  al  parere dell'autorita' di bacino, ai sensi dell'art.
7,  comma  2,  del  regio  decreto  n.  1775/33. L'amministrazione ha
facolta'  di  condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori
prescrizioni,  attraverso  la redazione di un nuovo disciplinare o di
un disciplinare aggiuntivo.
    3.  Nel  caso  in  cui  la  domanda  di rinnovo comporti varianti
sostanziali  ai  sensi  dell'art.  31,  comma  1,  il  rinnovo  della
concessione   e'  soggetto  al  procedimento  di  rilascio  di  nuova
concessione.
    4.   Qualora  la  richiesta  di  rinnovo  comporti  varianti  non
sostanziali  alla  concessione originaria, alla domanda dovra' essere
allegata la documentazione indicata al comma 4 dell'art. 31.
    5.  La concessione non e' rinnovata qualora sopravvengano ragioni
di  pubblico  interesse  in  relazione  alla  tutela  della qualita',
quantita'  e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i
motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22.
    6.  L'importo  del deposito cauzionale originariamente versato e'
adeguato  in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle
eventuali varianti assentite.
    7.  Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, la
domanda   e'  assoggettata  al  procedimento  di  rilascio  di  nuova
concessione.
    8.  L'utente che ha presentato domanda di rinnovo puo' continuare
il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto
degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.