Art. 27. Rinnovo della concessione 1. Il rinnovo della concessione e' subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalita' indicate all'art. 6. Il richiedente, di norma, e' esentato dalla presentazione degli elaborati tecnici previsti ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo. 2. Le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione ne' condizionate al parere dell'autorita' di bacino, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del regio decreto n. 1775/33. L'amministrazione ha facolta' di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo. 3. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell'art. 31, comma 1, il rinnovo della concessione e' soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione. 4. Qualora la richiesta di rinnovo comporti varianti non sostanziali alla concessione originaria, alla domanda dovra' essere allegata la documentazione indicata al comma 4 dell'art. 31. 5. La concessione non e' rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualita', quantita' e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22. 6. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato e' adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite. 7. Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, la domanda e' assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione. 8. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo puo' continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.