Art. 29.
                             Sottensione
    1.  La  sottensione  totale  si  ha in presenza di una domanda di
concessione   di   acqua   pubblica   per  la  quale  si  verifichino
contestualmente le seguenti condizioni:
      a) incompatibilita'    tecnica    con   una   o   piu'   utenze
legittimamente  concesse,  intendendosi  per  incompatibilita' sia la
impossibilita'   di   coesistenza  fra  le  opere  di  presa  e/o  di
restituzione  sia la inconciliabilita' di esercizio delle derivazioni
in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
      b) valutazione  di  maggiore  rispondenza  della  nuova domanda
all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.
    2.  La  sottensione  parziale si ha quando, valutato il rilevante
interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonche'
la  possibilita'  di coesistenza della nuova concessione con le altre
preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:
      a) necessita', per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi
delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la
nuova utenza;
      b) possibilita'   di   accordare  parte  della  risorsa  idrica
spettante  ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio
della nuova utenza.
    3.  L'opportunita' del ricorso alla sottensione totale o parziale
per  le utenze legittimamente costituite e' accertata dal servizio in
fase di istruttoria.
    4.  L'utente  sottendente  deve  garantire  a  quello sotteso una
quantita'  di  acqua  o di energia corrispondente a quella utilizzata
dallo stesso o corrispondere un indennizzo. Il servizio recepisce nel
disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito
alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo.
In assenza di tale accordo, la decisione spetta al servizio.
    5.  Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione
totale   revoca   contestualmente   la   concessione  precedentemente
rilasciata all'utente sotteso.
    6.  Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione
parziale   costituisce   variante  alla  concessione  precedentemente
rilasciata all'utente sotteso.