Art. 29. Sottensione 1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verifichino contestualmente le seguenti condizioni: a) incompatibilita' tecnica con una o piu' utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilita' sia la impossibilita' di coesistenza fra le opere di presa e/o di restituzione sia la inconciliabilita' di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile; b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa. 2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonche' la possibilita' di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni: a) necessita', per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza; b) possibilita' di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza. 3. L'opportunita' del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite e' accertata dal servizio in fase di istruttoria. 4. L'utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantita' di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso o corrispondere un indennizzo. Il servizio recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta al servizio. 5. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso. 6. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.