Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "acque superficiali": il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali; b) "acque sotterranee": le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea; c) "acque subalvee": gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali; d) "derivazione": qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse; e) "portata di prelievo": valore del prelievo nell'unita' di tempo, espresso in moduli o l/s; f) "portata massima di prelievo": valore massimo del prelievo nell'unita' di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile; g) "portata media di prelievo": valore medio del prelievo nell'unita' di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile. Tale valore viene calcolato in base al rapporto tra la quantita' di acqua derivata in un determinato periodo di tempo e il periodo di effettivo utilizzo; h) "modulo": unita' di misura dell'acqua che equivale ad una quantita' costante di 100 litri al minuto/secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi; i) "volume di prelievo": quantita' di acqua, corrispondente al fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di tempo (giorno, mese, anno) in relazione all'uso, espressa in mc; l) "minimo deflusso vitale": livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati; m) "bilancio idrico": rapporto fra la disponibilita' di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per gli usi diversi; n) "prova di pompaggio": prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell'abbassamento del livello dell' acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini; o) "domanda concorrente": domanda di concessione presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso relativo ad altra domanda con la quale e' tecnicamente incompatibile; p) "uso domestico": utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purche' tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurano un'attivita' economico-produttiva o con finalita' di lucro; q) "uso extradomestico": utilizzazione di acqua per gli usi non ricompresi alla lettera precedente; r) "uso consumo umano": quando non diversamente specificato, utilizzazione di acqua destinata all'uso potabile, fornita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse o approvvigionata autonomamente attraverso acquedotti privati o consorziali; s) "rete consortile": sistema di corsi d'acqua naturali o artificiali in gestione ai consorzi di bonifica e di irrigazione ai fini dell'esercizio delle funzioni di irrigazione e di bonifica, con esclusione di quelli affidati dalla Regione ai fini di manutenzione.