Art. 3.
                             Definizioni
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
      a) "acque  superficiali": il reticolo idrografico costituito da
fiumi,  torrenti,  rii,  fossi,  canali, laghi, lagune e corpi idrici
artificiali  con  esclusione  dei canali destinati all'allontanamento
delle acque reflue urbane ed industriali;
      b) "acque  sotterranee":  le  manifestazioni della circolazione
idrica  terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia
profondo.  Le  manifestazioni  sorgentizie, concentrate o diffuse, si
considerano  appartenenti  a  tale fattispecie in quanto affioramenti
della circolazione idrica sotterranea;
      c) "acque  subalvee":  gli acquiferi continui a falda libera in
stretta  intercomunicazione  con  un corso d'acqua, che costituiscono
parte  integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui
affiorano.  Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa
concessione, sono considerate acque superficiali;
      d) "derivazione": qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi
idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere
mobili o fisse;
      e) "portata  di  prelievo":  valore del prelievo nell'unita' di
tempo, espresso in moduli o l/s;
      f) "portata  massima  di prelievo": valore massimo del prelievo
nell'unita'  di  tempo,  espresso  in  moduli  o  l/s,  nel  caso  di
derivazioni di portata variabile;
      g) "portata  media  di  prelievo":  valore  medio  del prelievo
nell'unita'  di  tempo,  espresso  in  moduli  o  l/s,  nel  caso  di
derivazioni di portata variabile. Tale valore viene calcolato in base
al  rapporto  tra  la  quantita'  di acqua derivata in un determinato
periodo di tempo e il periodo di effettivo utilizzo;
      h) "modulo":  unita'  di  misura dell'acqua che equivale ad una
quantita'  costante  di  100  litri  al minuto/secondo e si divide in
decimi, centesimi e millesimi;
      i) "volume  di prelievo": quantita' di acqua, corrispondente al
fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di tempo (giorno,
mese, anno) in relazione all'uso, espressa in mc;
      l) "minimo  deflusso  vitale": livello minimo di deflusso di un
corso  d'acqua  necessario  per  garantire  la  vita  degli organismi
animali   e   vegetali  nell'alveo  sotteso  e  gli  equilibri  degli
ecosistemi interessati;
      m) "bilancio idrico": rapporto fra la disponibilita' di risorse
idriche  reperibili  o  attivabili  nell'area  di  riferimento  ed  i
fabbisogni per gli usi diversi;
      n) "prova  di  pompaggio":  prelievo  effettuato  da  un  pozzo
mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e
con  misurazione  ad  intervalli  fissi dell'abbassamento del livello
dell' acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini;
      o) "domanda  concorrente":  domanda  di  concessione presentata
entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nel Bollettino ufficiale
della  Regione  Emilia-Romagna  dell'avviso relativo ad altra domanda
con la quale e' tecnicamente incompatibile;
      p) "uso  domestico":  utilizzazione  di acqua destinata all'uso
igienico   e   potabile,   all'innaffiamento   di  orti  e  giardini,
all'abbeveraggio  del  bestiame,  purche' tali usi siano destinati al
nucleo  familiare e non configurano un'attivita' economico-produttiva
o con finalita' di lucro;
      q) "uso extradomestico": utilizzazione di acqua per gli usi non
ricompresi alla lettera precedente;
      r) "uso  consumo  umano":  quando non diversamente specificato,
utilizzazione  di  acqua  destinata all'uso potabile, fornita a terzi
mediante  impianto  di  acquedotto  che riveste carattere di pubblico
interesse   o  approvvigionata  autonomamente  attraverso  acquedotti
privati o consorziali;
      s) "rete  consortile":  sistema  di  corsi  d'acqua  naturali o
artificiali  in  gestione ai consorzi di bonifica e di irrigazione ai
fini  dell'esercizio delle funzioni di irrigazione e di bonifica, con
esclusione di quelli affidati dalla Regione ai fini di manutenzione.