Art. 30. Limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione 1. L'esercizio del prelievo puo' essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare: a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale; b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere; c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse; d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorita' competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito. 2. Il provvedimento indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonche' la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Nel caso in cui non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, il servizio dovra' procedere, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, alla sua revoca. 3. Qualora la sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario e' tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, che sara', invece, proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione superiori.