Art. 30.
                Limitazione o sospensione temporanea
                  dell'esercizio della concessione
    1.  L'esercizio del prelievo puo' essere temporaneamente limitato
o   sospeso   per  speciali  motivi  di  pubblico  interesse,  ed  in
particolare:
      a) in  caso  di  grave depauperamento della risorsa idrica, per
garantire  il  minimo  deflusso  vitale  e  la tutela dell'ecosistema
fluviale;
      b) qualora  venga accertato un anomalo abbassamento del livello
delle falde acquifere;
      c) per   consentire   la   realizzazione   di   interventi   di
manutenzione  ordinaria  o  straordinaria  del  corso  d'acqua  o  la
realizzazione di opere di pubblico interesse;
      d) nel  caso  in  cui  venga accertato da parte delle autorita'
competenti  il  venir  meno  dei  requisiti qualitativi dell'acqua in
relazione all'uso assentito.
    2.  Il  provvedimento  indica,  se  prevedibile,  la durata della
sospensione  o  della  limitazione nonche' la sanzione amministrativa
irrogabile  nel  caso  di mancato rispetto delle prescrizioni in esso
contenute.  Nel  caso  in  cui  non  siano  individuati  i termini di
efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, il servizio
dovra'  procedere,  al  cessare degli eventi che ne hanno determinato
l'adozione, alla sua revoca.
    3.  Qualora  la sospensione non superi il periodo di tre mesi, il
concessionario e' tenuto al pagamento dell'importo totale del canone,
che   sara',   invece,   proporzionalmente  ridotto  per  periodi  di
sospensione superiori.