Art. 31. Varianti alla concessione 1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuova concessione. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a: a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche un aumento del prelievo o una modifica delle opere di derivazione; b) variazione in aumento del prelievo; c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico; d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni. 2. Le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere assentite dal Servizio. 3. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta con le modalita' previste dall'art. 6, comma 1, del presente regolamento. Alla domanda sono allegate: a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria; b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare. 4. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione ne' condizionate all'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 12, commi 1 e 2. 5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non piu' utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, puo' essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovra' essere obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'art. 35, comma 2.