Art. 31.
                      Varianti alla concessione
    1.  Le  domande  di  variante  sostanziale  alla concessione sono
soggette  alla  disciplina  prevista  dal presente regolamento per il
rilascio  di  nuova  concessione. Per variante sostanziale si intende
ogni modifica alla concessione originaria relativa a:
      a) cambio  di  destinazione  dell'uso  della risorsa, quando il
nuovo  utilizzo comporti anche un aumento del prelievo o una modifica
delle opere di derivazione;
      b) variazione in aumento del prelievo;
      c) modifica  delle  opere  o  del  luogo  di  presa  che  renda
necessaria  una  nuova  valutazione  del  contesto  ambientale  e del
rischio idraulico;
      d) adeguamenti  tecnologici  ovvero  modifica  delle  opere e/o
degli impianti a servizio delle derivazioni.
    2. Le richieste di variante alla concessione relative a riduzione
del  prelievo  o  a  modifiche  non ricomprese tra quelle indicate al
comma  1,  sono  definite  varianti non sostanziali e devono comunque
essere assentite dal Servizio.
    3.  Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario
presenta  apposita  richiesta  con le modalita' previste dall'art. 6,
comma 1, del presente regolamento. Alla domanda sono allegate:
      a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria;
      b) relazione  descrittiva  delle  modifiche  che  si  intendono
apportare.
    4.  Le  domande  di  variante non sostanziale non sono soggette a
pubblicazione  ne'  condizionate  all'acquisizione  dei pareri di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2.
    5.   La  richiesta  di  sostituzione  di  un  pozzo  regolarmente
concesso,   non   piu'   utilizzabile   per   cause  tecniche  e  non
ripristinabile,  puo' essere assimilata a variante non sostanziale, a
condizione  che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e
sia  realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che
dovra'  essere  obbligatoriamente  tombato nei modi previsti all'art.
35, comma 2.