Art. 32. D e c a d e n z a 1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omssioni: a) destinazione d'uso diversa da quella concessa; b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione; c) mancato pagamento di due annualita' del canone; d) decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione; e) subconcessione a terzi. 2. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non vi provveda. Nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la decadenza e' immediata.