Art. 32.
                          D e c a d e n z a
    1.  Sono  causa  della  decadenza  dal  diritto  a  derivare e ad
utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omssioni:
      a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
      b) mancato  rispetto,  grave  o  reiterato,  delle condizioni e
prescrizioni  contenute  in disposizioni legislative, regolamentari o
nel disciplinare di concessione;
      c) mancato pagamento di due annualita' del canone;
      d) decorrenza  del  termine  di cui all'art. 19, comma 3, senza
valida motivazione;
      e) subconcessione a terzi.
    2. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la
propria  situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non
vi provveda. Nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la decadenza
e' immediata.