Art. 34. Rinuncia alla concessione 1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta al servizio e deve contenere le seguenti infomazioni: a) i dati identificativi del titolare; b) gli elementi utili ad individuare la concessione; c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione relativamente allo smantellamento o meno delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi. 2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualila' in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. 3. La determinazione del servizio di presa d'atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalita' ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto all'art. 35.