Art. 34.
                      Rinuncia alla concessione
    1.  La  rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma
scritta al servizio e deve contenere le seguenti infomazioni:
      a) i dati identificativi del titolare;
      b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
      c) la  dichiarazione  in  merito  allo  stato  delle  opere  di
derivazione  relativamente  allo smantellamento o meno delle opere di
presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi.
    2.   L'obbligo   di   pagamento   del  canone  cessa  al  termine
dell'annualila'  in  corso alla data di ricezione della comunicazione
di rinuncia.
    3.  La determinazione del servizio di presa d'atto della rinuncia
contiene  le  prescrizioni relative alle modalita' ed ai tempi per il
ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto all'art. 35.