Art. 35.
         Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza
    1.  Le  opere  di  derivazione,  alla  cessazione  dell'utenza da
qualsiasi  causa determinata, devono, di norma, essere rimosse a cura
e spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati.
    2.  Allo  stesso  modo,  qualora  la  derivazione  sia esercitata
mediante  pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere
dotata,  secondo  le  prescrizioni  del  servizio,  di dispositivi di
sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in
opera,  che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano
il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.
    3.  Il  Servizio  puo'  consentire  il mantenimento dei pozzi, su
richiesta del concessionario, nei seguenti casi:
      a) modifica    della    destinazione   d'uso   del   pozzo   da
extradomestico  a  domestico,  a  condizione  che la perforazione sia
monofalda e limitatamente ai pozzi di profondita' non superiore ai 20
metri,  fatta  salva  una  diversa  specifica disciplina stabilita da
direttiva  regionale  per  aree  con  particolari  caratteristiche di
ricarica,  di  salvaguardia  o  soggette a subsidenza o a ingressione
salina;
      b) qualora  sia  garantito il non utilizzo del pozzo attraverso
la  rimozione  della  pompa  di  emungimento  dell'acqua  nonche'  la
chiusura  dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati,
controllabili dal Servizio competente.
    4.  Non  e'  in  ogni  caso consentito il mantenimento del pozzo,
qualora  l'area  sia  servita  da reti idriche civili o industriali o
irrigue, fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 3.
    5.  Qualora  il  servizio  non  ritenga  opportuno,  per  ragioni
tecniche   idrauliche   o   di   pubblico   interesse,  obbligare  il
concessionario  alla  rimozione delle opere di derivazione realizzate
in  aree  appartenenti  al  demanio idrico, trasmette parere motivato
all'agenzia   del   demanio   ai   fini  della  decisione  in  ordine
all'acquisizione  al  demanio  idrico  delle  opere  stesse o al loro
eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.
    6.  Il  servizio, nel caso in cui il concessionario, obbligato al
ripristino   dei   luoghi,   non   vi   provveda,  procede  d'ufficio
all'esecuzione  dei  lavori,  ponendo  a  carico  del  concessionario
l'onere delle spese relative.