Art. 36.
           Prelievi assoggettati a procedura semplificata
    1.  Sono  concessi con la procedura di cui al presente articolo i
seguenti  prelievi  di  acqua  pubblica, purche' gli stessi non siano
ubicati all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientrino
nel  campo  di applicazione di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447:
      a) i   prelievi  di  acqua  superficiale  aventi  carattere  di
provvisorieta',  conseguenti  a fabbisogno idrico legato a situazioni
contingenti,  di  durata  temporale  limitata e definita, con portata
massima  non superiore a 5 l/s, esercitati mediante opere di prelievo
mobili;
      b) i prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico
nonche'  quelli  ad  uso  irriguo,  a  condizione che l'esercizio del
prelievo  sia  effettuato  con  opere mobili e che la portata massima
dello stesso non sia superiore a 2 l/s;
      c) i   prelievi   di   acqua   sotterranea,   a  qualsiasi  uso
extradomestico  destinati,  quando  il  volume  annuo di prelievo non
superi i mc 3000 e la profondita' della falda intercettata non ecceda
i 30 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da
direttiva  regionale  per  aree  con  particolari  caratteristiche di
ricarica,   di   salvaguardia  o  aree  soggette  a  subsidenza  o  a
ingressione salina.
    2.  Il richiedente un prelievo d'acqua rientrante nelle tipologie
di cui al comma 1 presenta apposita istanza al servizio precisando:
      a) la localizzazione dell'opera mediante riferimemiti catastali
e indicazione delle coordinate geografiche UTM;
      b) la descrizione delle opere mobili di prelievo o del pozzo da
perforare;
      c) l'indicazione  dettagliata e la motivazione del quantitativo
di acqua di cui si chiede il prelievo in rapporto all'uso;
      d) la  portata  massima  e  media  in  l/s  nonche' i volumi di
prelievo  in metri cubi annui, mensili e giornalieri, quando coerenti
con la destinazione d'uso;
      e) la durata giornaliera del prelievo, specificando l'eventuale
orario di funzionamento della pompa;
      f) l'eventuale  presenza  di invasi, bacini di accumulo o altre
fonti    di    approvvigionamento   complementari,   indicandone   la
potenzialita' e le modalita' di utilizzo da parte del richiedente.
    3.  All'istanza  di  cui  al  comma  2  e'  allegata  la seguente
documentazione:
      a) corografia   su  carta  tecnica  regionale  (CTR)  in  scala
1:10.000;
      b) planimetria catastale in scala 1:2000;
      c) attestazione   dell'avvenuto   pagamento   delle   spese  di
istruttoria.
    4.  L'istanza,  corredata  della  prescritta  documentazione,  e'
inviata  alla  competente  autorita' di bacino per l'acquisizione del
parere  ai  sensi  dell'art. 7, comma 2 del regio decreto 1775/33. In
tale caso il termine del procedimento non e' sospeso.
    5. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al
comma  2,  il  richiedente puo' esercitare il prelievo fermo restando
l'obbligo del pagamento del canone con decorrenza dalla stessa data.
    6.  Il  servizio, verificata la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti  richiesti,  stabilisce la durata della concessione nonche'
il  canone  da  corrispondere  per  l'utilizzo della risorsa idrica e
trasmette   al   richiedente   il   provvediniento   ed  il  relativo
disciplinare  di  concessione,  redatto  sulla base dello schema tipo
predisposto  dalla  direzione  generale competente per ciascuna delle
tipologie di prelievo indicate al comma 1.
    7  Nel  termine  di  cui  al  comma  5 ed in alternativa a quanto
previsto  al  comma  6,  il  servizio dispone l'assoggettamento della
concessione alla procedura ordinaria nei seguenti casi:
      a) qualora   verifichi   l'insussistenza   dei   presupposti  e
requisiti previsti per la procedura semplificata;
      b) in  caso  di  parere  negativo  espresso  dall'autorita'  di
bacino;
      c) qualora   la   domanda  o  la  documentazione  debba  essere
integrata ai fini istruttori;
      d) per ragioni di pubblico interesse.
    Conseguemitemente    il   servizio   richiede   le   integrazioni
documentali  per  il  rilascio della concessione ed il termine per la
conclusione  del  procedimento  ordinario  decorre dal ricevimento di
tale documentazione.
    8.  I  prelievi di cui al presente articolo sono assentiti per un
massimo  di anni cinque, fermo restando quanto disposto dall'art. 47,
comma 1.
    9.  Per  il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo
l'utente presenta apposita istanza al servizio almeno sessanta giorni
prima della scadenza, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Qualora
l'utente  non  rispetti  il temine per la presentazione la domanda di
rinnovo  e'  soggetta  alla  procedura  ordinaria. In caso di mancata
pronuncia  del  servizio,  ai sensi dei commi 6 e 7, entro il termine
della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle
medesime condizioni della originaria.