Art. 37. Ambito di applicazione 1. Il presente capo disciplina i seguenti procedimenti: a) concessione preferenziale, di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, che puo' essere richiesta, con esclusione di qualunque concorrente e limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata, da coloro che, al 10 agosto 1999, prelevavano acque non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche; b) riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque, di cui al citato art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 238/1999, che puo' essere richiesto, con esclusione di qualunque concorrente, da: b1) i possessori di un titolo legittimo, inteso come quell'atto che, per l'ordinamento legislativo del tempo e del luogo in cui era stato emanato, consentiva legittimamente l'utilizzazione dell'acqua, riconosciuta pubblica da successive norme; b2) gli aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicaziotie della legge 10 agosto 1884, n. 2644, recante norme sulle derivazioni di acque pubbliche, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica. 2. Per quanto non specificamente disciplinato nel presente titolo si applica la disciplina prevista per il rilascio delle concessioni di acqua ai titoli II, III e IV.