Art. 37.
                       Ambito di applicazione
    1. Il presente capo disciplina i seguenti procedimenti:
      a) concessione  preferenziale,  di  cui all'art. 1, comma 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, che
puo'  essere  richiesta,  con  esclusione  di qualunque concorrente e
limitatamente  al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata, da
coloro  che,  al 10 agosto 1999, prelevavano acque non iscritte negli
elenchi delle acque pubbliche;
      b) riconoscimento  di  antico  diritto  delle  utilizzazioni di
acque,  di  cui  al citato art. 1, comma 4 del decreto del Presidente
della   Repubblica  n.  238/1999,  che  puo'  essere  richiesto,  con
esclusione di qualunque concorrente, da:
        b1)   i  possessori  di  un  titolo  legittimo,  inteso  come
quell'atto  che,  per l'ordinamento legislativo del tempo e del luogo
in  cui  era stato emanato, consentiva legittimamente l'utilizzazione
dell'acqua, riconosciuta pubblica da successive norme;
        b2) gli  aventi  causa  di  coloro  i  quali,  per  tutto  il
trentennio  anteriore alla pubblicaziotie della legge 10 agosto 1884,
n.  2644,  recante  norme sulle derivazioni di acque pubbliche, hanno
derivato e utilizzato acqua pubblica.
    2. Per quanto non specificamente disciplinato nel presente titolo
si  applica  la disciplina prevista per il rilascio delle concessioni
di acqua ai titoli II, III e IV.