Art. 38. Procedimento di rilascio della concessione preferenziale 1. La domanda di concessione preferenziale si intende validamente presentata se pervenuta al servizio entro il termine previsto dalla legge. 2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dagli articoli 6 o 36, invita il richiedente a regolarizzarla. Il mancato adempimento comporta, ai sensi dell'art. 7, l'improcedibilita' della domanda, da dichiararsi con atto formale, con il quale viene disposta altresi' l'immediata cessazione dell'utenza. Analogo provvedimento viene adottato per le domande pervenute dopo la scadenza del termine. 3. Il servizio, effettuate le verifiche di congruita' dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo effettivaniente esercitato nel 1999, anno in cui tutte le acque sono diventate pubbliche, sia alla destinazione d'uso, predispone un'elenco delle domande procedibili, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi (quando coerente con la destinazione d'uso), la portata media e massima da assentire in concessione, l'importo del canone, distinguendo: a) utenze da acque sotterranee su base comunale; b) utenze da acque superficiali con riferimento al corso d'acqua e/o al bacino idrografico. 4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono inviati all'autorita' di bacino competente per l'espressione del parere di cui all'art. 9 ed agli enti gestori dei parchi e delle aree protette per il parere previsto dall'Art. 25 della legge n. 36/1994. 5. Il servizio procede contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio degli elenchi di cui al comma 3, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonche' di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio. 6. Il servizio, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dando atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, adotta i provvedimenti di concessione, assentendo i prelievi, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzato, nonche' prevedendo prescrizioni in ordine al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale del corso d'acqua interessato dalla concessione. Il provvedimento di concessione stabilisce il canone da corrispondere annualmente. Il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999, ai semisi dell'art. 23, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/1999. 7. Le domande di concessione preferenziale rientranti nell'ambito di applicazione del capo III "Valutazione di impatto ambientale" seguono la disciplina ivi prevista. 8. I procedimenti riconducibili alla fattispecie della concessione preferenziale per i quali l'istruttoria sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi dell'art. 43.