Art. 38.
      Procedimento di rilascio della concessione preferenziale
    1. La domanda di concessione preferenziale si intende validamente
presentata  se  pervenuta al servizio entro il termine previsto dalla
legge.
    2.   Qualora   il   responsabile   del   procedimento  rilevi  la
incompletezza   della   domanda  e  della  documentazione  presentata
rispetto  a  quanto  previsto  dagli  articoli  6  o  36,  invita  il
richiedente  a  regolarizzarla.  Il  mancato adempimento comporta, ai
sensi  dell'art.  7, l'improcedibilita' della domanda, da dichiararsi
con  atto  formale,  con il quale viene disposta altresi' l'immediata
cessazione  dell'utenza.  Analogo provvedimento viene adottato per le
domande pervenute dopo la scadenza del termine.
    3.  Il  servizio,  effettuate  le  verifiche  di  congruita'  dei
prelievi   dichiarati   e   della   portata  richiesta  rispetto  sia
all'utilizzo  effettivaniente  esercitato nel 1999, anno in cui tutte
le  acque  sono  diventate  pubbliche,  sia  alla destinazione d'uso,
predispone   un'elenco  delle  domande  procedibili,  contenente  gli
elementi   utili   ad   individuare   la  derivazione  quali  i  dati
identificativi  del  richiedente,  il  luogo  di presa e di eventuale
restituzione,  l'uso  della  risorsa,  la  portata  massima  e  media
richiesta,  il  volume  annuo presunto espresso in metri cubi (quando
coerente  con  la  destinazione d'uso), la portata media e massima da
assentire in concessione, l'importo del canone, distinguendo:
      a) utenze da acque sotterranee su base comunale;
      b) utenze  da  acque  superficiali  con  riferimento  al  corso
d'acqua e/o al bacino idrografico.
    4.  Gli  elenchi  di cui al comma 3 sono inviati all'autorita' di
bacino  competente  per l'espressione del parere di cui all'art. 9 ed
agli  enti  gestori  dei  parchi  e delle aree protette per il parere
previsto dall'Art. 25 della legge n. 36/1994.
    5.   Il   servizio  procede  contestualmente  alla  pubblicazione
all'albo  pretorio  degli  elenchi  di  cui al comma 3, ai fini della
presentazione  di  eventuali  osservazioni  e opposizioni da parte di
titolari  di  interessi  pubblici  o  privati nonche' di portatori di
interessi  diffusi,  costituiti  in associazioni o comitati cui possa
derivare un pregiudizio.
    6. Il servizio, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dando atto
delle  osservazioni  ed opposizioni pervenute, adotta i provvedimenti
di  concessione, assentendo i prelievi, limitatamente al quantitativo
di  acqua  o  di  forza  motrice  effettivamente  utilizzato, nonche'
prevedendo  prescrizioni  in ordine al raggiungimento dell'equilibrio
del  bilancio idrico e i rilasci volti a garantire il minimo deflusso
vitale   del   corso   d'acqua   interessato  dalla  concessione.  Il
provvedimento  di  concessione  stabilisce il canone da corrispondere
annualmente.  Il  pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999, ai
semisi dell'art. 23, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/1999.
    7. Le domande di concessione preferenziale rientranti nell'ambito
di  applicazione  del  capo  III  "Valutazione di impatto ambientale"
seguono la disciplina ivi prevista.
    8.   I   procedimenti   riconducibili   alla   fattispecie  della
concessione  preferenziale  per  i quali l'istruttoria sia gia' stata
avviata  alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
conclusi ai sensi dell'art. 43.