Art. 39.
          Procedimento di riconoscimento di antico diritto
    1.   Le   domande  di  riconoscimento  si  intendono  validamente
presentate  se  pervenute al servizio entro il termine previsto dalla
legge.   Alla   domanda   deve   essere  allegata  copia  del  titolo
legittimamente  l'uso  o dei documenti atti a provare l'uso per tutto
il  trentennio anteriore all'entrata in vigoire della legge 10 agosto
1884, n. 2644.
    2.  Le  domande  di  riconoscimento  sono  soggette  al  medesimo
procedimento previsto per le concessioni preferenziali, con omissione
della fase relativa alla pubblicazione all'albo pretorio.
    3.  Qualora  il  servizio valuti la documentazione presentata non
idonea  a  costituire titolo per il riconoscimento di antico diritto,
la  domanda  di  riconoscimento  e'  considerata quale domanda per il
rilascio di concessione preferenziale.