Art. 39. Procedimento di riconoscimento di antico diritto 1. Le domande di riconoscimento si intendono validamente presentate se pervenute al servizio entro il termine previsto dalla legge. Alla domanda deve essere allegata copia del titolo legittimamente l'uso o dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore all'entrata in vigoire della legge 10 agosto 1884, n. 2644. 2. Le domande di riconoscimento sono soggette al medesimo procedimento previsto per le concessioni preferenziali, con omissione della fase relativa alla pubblicazione all'albo pretorio. 3. Qualora il servizio valuti la documentazione presentata non idonea a costituire titolo per il riconoscimento di antico diritto, la domanda di riconoscimento e' considerata quale domanda per il rilascio di concessione preferenziale.