Art. 41. Procedimento di rilascio dell'autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione e' presentata al servizio nella cui circoscrizione e' ubicata l'opera di presa afferente alla concessione di derivazione originaria e contiene i seguenti elementi: a) dati identificativi e costitutivi del consorzio; b) individuazione dei corpi idrici interessati dalla diversa utilizzazione e indicazione degli estremi catastali dei punti di prelievo; c) uso della risorsa; d) quantitativo della risorsa per l'uso richiesto e destinatari dell' approvvigionamento. 2. La domanda si intende validamente presentata se accompagnata dai seguenti allegati: a) copia del titolo concessorio che legittima la derivazione d'acqua ad uso irriguo o di bonifica; b) dimostrazione del regolare pagamento dei canoni demaniali; c) progetto definitivo delle opere da realizzare e la relativa documentazione tecnica, indicata all'art. 6, comma 2, da cui si evinca il rispetto delle condizioni di cui all'art. 40, comma 1; d) progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti; e) pareri previsti dall'art. 12, comma 1, lettera b), e comma 2; f) pronuncia di compatibilita' ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, o della verifica o valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 9/1999; g) copia della richiesta di fornitura di acqua formulata dai destinatari nell'ipotesi di utilizzazione ai fini dell'approvvigionamento di imprese produttive. 3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi l'incompletezza della domanda o degli allegati, puo' richiedere eventuali integrazioni documentali assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento e' interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Il mancato adempimento nel termine comporta la dichiarazione di improcedibilita' della domanda. 4. Il servizio, sentiti gli altri servizi eventualmente interessati, verifica, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti soggettivi da parte del consorzio e la corrispondenza della utilizzazione alle condizioni di cui all'art. 40, comma 1, valutandone altresi' la compatibilita' con gli obiettivi di tutela della risorsa e con gli altri interessi pubblici. 5. Il termine per la conclusione del procedimento e' fissato in sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora, entro il predetto termine, il servizio non adotti il provvedimento di autorizzazione o di diniego ovvero non richieda integrazioni documentali, l'utilizzazione richiesta s'intende assentita, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso richiesto, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 6, e negli importi stabiliti dall'art. 152 della legge regionale n. 3/1999. 6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente capo ha durata non superiore a quella della concessione originaria, di cui non costituisce variante ai sensi dell'art. 31, e puo' essere subordinata ad ulteriori condizioni e prescrizioni.