Art. 41.
            Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
    1.  La  domanda di autorizzazione e' presentata al servizio nella
cui  circoscrizione  e'  ubicata  l'opera  di  presa  afferente  alla
concessione di derivazione originaria e contiene i seguenti elementi:
      a) dati identificativi e costitutivi del consorzio;
      b) individuazione  dei  corpi  idrici interessati dalla diversa
utilizzazione  e  indicazione  degli  estremi  catastali dei punti di
prelievo;
      c) uso della risorsa;
      d) quantitativo della risorsa per l'uso richiesto e destinatari
dell' approvvigionamento.
    2.  La  domanda si intende validamente presentata se accompagnata
dai seguenti allegati:
      a) copia  del  titolo  concessorio che legittima la derivazione
d'acqua ad uso irriguo o di bonifica;
      b) dimostrazione del regolare pagamento dei canoni demaniali;
      c) progetto  definitivo delle opere da realizzare e la relativa
documentazione  tecnica,  indicata  all'art.  6,  comma  2, da cui si
evinca il rispetto delle condizioni di cui all'art. 40, comma 1;
      d) progetto  per l'installazione dei dispositivi di misurazione
delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti;
      e) pareri  previsti  dall'art. 12, comma 1, lettera b), e comma
2;
      f) pronuncia di compatibilita' ambientale, ai sensi dell'art. 6
della  legge  n.  349/1986, o della verifica o valutazione di impatto
ambientale ai sensi della legge regionale n. 9/1999;
      g) copia  della  richiesta  di fornitura di acqua formulata dai
destinatari     nell'ipotesi     di     utilizzazione     ai     fini
dell'approvvigionamento di imprese produttive.
    3.    Qualora    il    responsabile   del   procedimento   rilevi
l'incompletezza  della  domanda  o  degli  allegati,  puo' richiedere
eventuali  integrazioni  documentali assegnando un termine massimo di
trenta  giorni  per  provvedere;  in  tal  caso  il  termine  per  la
conclusione  del  procedimento e' interrotto e ricomincia a decorrere
dalla  data  di  presentazione  della  documentazione integrativa. Il
mancato   adempimento   nel  termine  comporta  la  dichiarazione  di
improcedibilita' della domanda.
    4.   Il   servizio,   sentiti  gli  altri  servizi  eventualmente
interessati, verifica, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti
soggettivi   da   parte  del  consorzio  e  la  corrispondenza  della
utilizzazione   alle   condizioni   di  cui  all'art.  40,  comma  1,
valutandone  altresi'  la  compatibilita' con gli obiettivi di tutela
della risorsa e con gli altri interessi pubblici.
    5.  Il  termine per la conclusione del procedimento e' fissato in
sessanta  giorni  dalla  data  di ricevimento della domanda. Qualora,
entro il predetto termine, il servizio non adotti il provvedimento di
autorizzazione   o   di  diniego  ovvero  non  richieda  integrazioni
documentali,  l'utilizzazione  richiesta  s'intende  assentita, fermo
restando  l'obbligo  del  pagamento  del  canone per l'uso richiesto,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  20,  comma  6,  e negli importi
stabiliti dall'art. 152 della legge regionale n. 3/1999.
    6.  L'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del presente capo ha
durata  non  superiore  a quella della concessione originaria, di cui
non  costituisce  variante  ai  sensi  dell'art.  31,  e  puo' essere
subordinata ad ulteriori condizioni e prescrizioni.