Art. 42. Norme speciali 1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/1994 e alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, e' concessa all'agenzia di ambito competente per territorio, se costituita, ovvero al comune ove e' ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i comuni che beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale risorsa puo' essere altresi' concessa a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato. 2. L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili e' concessa ai consorzi di bonifica e di irrigazione. L'utente che preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non e' tenuto a presentare domanda di concessione al servizio, ma si rapporta direttamente col consorzio gestore. 3. L'utente si rapporta direttamente col consorzio di bonifica e irrigazione anche nel caso di cui al comma 4 dell'art. 23, limitatamente al prelievo ad uso irriguo di acqua vettoriata, previa acquisizione della concessione per l'opera di presa rilasciata dal servizio qualora la derivazione comporti opere di prelievo fisse ovvero, nel caso di opere mobili, previa comunicazione al servizio, che puo' dettare eventuali prescrizioni nel termine di trenta giorni. 4. La Regione puo' individuare, mediante apposita cartografia, reticoli idrografici composti da corpi idrici naturali e artificiali con particolari caratteristiche del regime di alimentazione e dei deflussi e con interrelazioni fra alvei e canali artificiali, per i quali e' rilasciata al consorzio di bonifica e di irrigazione competente territorialmente un'unica concessione di acqua per uso irriguo, al fine di assicurare la piu' razionale utilizzazione della risorsa idrica. Il consorzio si rapporta direttamente con gli utenti che derivano dal corso d'acqua naturale ai sensi del comma 2 e con le modalita' di cui al comma 3, e puo' avvalersi della facolta' di destinare la risorsa idrica concessa agli usi previsti dall'art. 27 della legge n. 36/1994. Restano valide fino alla scadenza le concessioni di derivazione gia' rilasciate sul corso d'acqua naturale.