Art. 42.
                           Norme speciali
    1.  L'acqua  pubblica  destinata  ad uso consumo umano, erogata a
terzi  mediante  il  servizio  idrico  integrato di cui alla legge n.
36/1994  e  alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, e' concessa
all'agenzia  di  ambito  competente  per  territorio,  se costituita,
ovvero  al  comune ove e' ubicata l'opera di presa quale referente di
tutti  i comuni che beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa
derivata.  Tale  risorsa  puo'  essere  altresi'  concessa a soggetti
titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria
fornitori del servizio idrico integrato.
    2.   L'acqua  pubblica  ad  uso  irriguo  che  alimenta  le  reti
consortili  e'  concessa  ai  consorzi  di bonifica e di irrigazione.
L'utente  che  preleva  l'acqua  per  uso irriguo da tali reti non e'
tenuto  a  presentare  domanda  di  concessione  al  servizio,  ma si
rapporta direttamente col consorzio gestore.
    3.  L'utente si rapporta direttamente col consorzio di bonifica e
irrigazione   anche  nel  caso  di  cui  al  comma  4  dell'art.  23,
limitatamente  al prelievo ad uso irriguo di acqua vettoriata, previa
acquisizione  della  concessione  per l'opera di presa rilasciata dal
servizio  qualora  la  derivazione  comporti  opere di prelievo fisse
ovvero,  nel  caso di opere mobili, previa comunicazione al servizio,
che puo' dettare eventuali prescrizioni nel termine di trenta giorni.
    4.  La  Regione  puo' individuare, mediante apposita cartografia,
reticoli  idrografici composti da corpi idrici naturali e artificiali
con  particolari  caratteristiche  del  regime di alimentazione e dei
deflussi  e  con interrelazioni fra alvei e canali artificiali, per i
quali  e'  rilasciata  al  consorzio  di  bonifica  e  di irrigazione
competente  territorialmente  un'unica  concessione  di acqua per uso
irriguo,  al fine di assicurare la piu' razionale utilizzazione della
risorsa  idrica. Il consorzio si rapporta direttamente con gli utenti
che derivano dal corso d'acqua naturale ai sensi del comma 2 e con le
modalita'  di  cui  al  comma  3,  e puo' avvalersi della facolta' di
destinare  la  risorsa idrica concessa agli usi previsti dall'art. 27
della  legge  n.  36/1994.  Restano  valide  fino  alla  scadenza  le
concessioni   di   derivazione  gia'  rilasciate  sul  corso  d'acqua
naturale.