Art. 43.
              Norme generali su i procedimenti pendenti
    1.  I  procedimenti  in  corso alla data di entrata in vigore del
presente  regolamento  si  concludono  fatti  salvi  gli  adempimenti
istruttori   gia'   effettuati  e  riconducendo,  con  le  necessarie
integrazioni,   le   singole   fattispecie   alle  diverse  procedure
individuate   al  titolo  II,  al  titolo  IV  ed  al  titolo  V.  Il
responsabile  del  procedimento, al fine di acquisire i pareri di cui
agli  articoli 9 e 12, puo' convocare la conferenza di servizi di cui
all'art.   13   e,   qualora  lo  ritenga  opportuno,  puo'  disporre
l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi.
    2.  Ai  fini  di quanto previsto al comma 1, la fattispecie delle
concessioni   in   sanatoria   e'   ricondotta,   in  relazione  alle
caratteristiche   dei   prelievi,   alle   procedure  di  concessione
individuate al titolo II o al titolo IV.
    3.  Per  tutti  i  procedimenti  per  i  quali il disciplinare di
concessione  sia  gia'  stato  sottoscritto  dall'utente si considera
concluso   l'iter   istruttorio   e   si   procede  all'adozione  del
provvedimento  finale,  limitando la durata della concessione secondo
quanto  previsto dall'art. 47, prevedendo prescrizioni finalizzate al
raggiungimento  dell'equilibrio del bilancio idrico e rilasci volti a
garantire  il minimo deflusso vitale, nonche' adeguando l'importo dei
canoni al disposto dell'art. 152 della legge regionale n. 3/1999.
    4.  Per  le  domande  di  concessione  rientranti nelle tipologie
previste  dall'art. 36 il termine di sessanta giorni, di cui al comma
5  dello stesso articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del
presente   regolamento.   Qualora   sia   necessaria  un'integrazione
documentale   il   termine  decorre  dalla  ricezione  dei  documenti
richiesti.
    5.  Per  le domande di derivazione da sottoporre a valutazione di
impatto ambientale si procede secondo quanto previsto dall'art. 46.
    6.  Per  i  procedimenti  relativi  alle grandi derivazioni, come
individuate all'art. 6 del regio decreto n. 1775/1933, si procede con
le  modalita'  indicate  ai commi 1, 2, 3 e 5 acquisito il parere del
servizio regionale competente in materia di risorse idriche.
    7.  Alle domande di proroga della concessione presentate ai sensi
dell'art.  23,  comma  8,  del  decreto  legislativo  n.  152/1999 si
applicano  le  disposizioni previste all'art. 27 per il rinnovo della
concessione   integrando   i   pareri   ivi   previsti   con   quello
dell'autorita' di bacino.
    8.  L'utilizzo  di  corsi d'acqua naturali quali vettori di acque
assentite  ad uso irriguo, in atto all'entrata in vigore del presente
regolamento,  e' consentito ai consorzi di bonifica e di irrigazione,
sino  al  pronunciamento del servizio qualora sia presentata domanda,
ai sensi del comma 4 dell'art. 23, entro sessanta giorni dall'entrata
in  vigore  del  presente  regolamento,  fermo restando l'obbligo del
pagamento  del  canone  per  il periodo di occupazione. Le domande di
rinnovo   della   concessione,  che  presuppongono  quale  condizione
imprescindibile  di esercizio della derivazione la veicolazione della
risorsa  in un corpo naturale non rientrante nel reticolo consortile,
si intendono presentate anche ai sensi del comma 4 dell'art. 23.