Art. 43. Norme generali su i procedimenti pendenti 1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono fatti salvi gli adempimenti istruttori gia' effettuati e riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate al titolo II, al titolo IV ed al titolo V. Il responsabile del procedimento, al fine di acquisire i pareri di cui agli articoli 9 e 12, puo' convocare la conferenza di servizi di cui all'art. 13 e, qualora lo ritenga opportuno, puo' disporre l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi. 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la fattispecie delle concessioni in sanatoria e' ricondotta, in relazione alle caratteristiche dei prelievi, alle procedure di concessione individuate al titolo II o al titolo IV. 3. Per tutti i procedimenti per i quali il disciplinare di concessione sia gia' stato sottoscritto dall'utente si considera concluso l'iter istruttorio e si procede all'adozione del provvedimento finale, limitando la durata della concessione secondo quanto previsto dall'art. 47, prevedendo prescrizioni finalizzate al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale, nonche' adeguando l'importo dei canoni al disposto dell'art. 152 della legge regionale n. 3/1999. 4. Per le domande di concessione rientranti nelle tipologie previste dall'art. 36 il termine di sessanta giorni, di cui al comma 5 dello stesso articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora sia necessaria un'integrazione documentale il termine decorre dalla ricezione dei documenti richiesti. 5. Per le domande di derivazione da sottoporre a valutazione di impatto ambientale si procede secondo quanto previsto dall'art. 46. 6. Per i procedimenti relativi alle grandi derivazioni, come individuate all'art. 6 del regio decreto n. 1775/1933, si procede con le modalita' indicate ai commi 1, 2, 3 e 5 acquisito il parere del servizio regionale competente in materia di risorse idriche. 7. Alle domande di proroga della concessione presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legislativo n. 152/1999 si applicano le disposizioni previste all'art. 27 per il rinnovo della concessione integrando i pareri ivi previsti con quello dell'autorita' di bacino. 8. L'utilizzo di corsi d'acqua naturali quali vettori di acque assentite ad uso irriguo, in atto all'entrata in vigore del presente regolamento, e' consentito ai consorzi di bonifica e di irrigazione, sino al pronunciamento del servizio qualora sia presentata domanda, ai sensi del comma 4 dell'art. 23, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per il periodo di occupazione. Le domande di rinnovo della concessione, che presuppongono quale condizione imprescindibile di esercizio della derivazione la veicolazione della risorsa in un corpo naturale non rientrante nel reticolo consortile, si intendono presentate anche ai sensi del comma 4 dell'art. 23.