Art. 44.
                       Licenze di attingimento
    1.  I  procedimenti  relativi  alle domande di licenza annuale di
attingimento,  gia'  presentate  alla  data  di entrata in vigore del
presente  regolamento,  sono  perfezionati  a  norma dell'art. 56 del
testo  unico  n.  1775/1933  qualora non sia stato superato il limite
quinquennale di rinnovo previsto dall' art. 9 del d.lgs. n. 275/1993.