Art. 44. Licenze di attingimento 1. I procedimenti relativi alle domande di licenza annuale di attingimento, gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono perfezionati a norma dell'art. 56 del testo unico n. 1775/1933 qualora non sia stato superato il limite quinquennale di rinnovo previsto dall' art. 9 del d.lgs. n. 275/1993.