Art. 45.
             Procedimenti di autorizzazione alla ricerca
    1. I titolari di autorizzazione alla ricerca, anche se rilasciata
prima  del 10 agosto 1999 qualora entro tale data non sia iniziato il
prelievo,  devono  presentare, con le modalita' previste dall'art. 6,
domanda  di  concessione, che verra' istruita secondo le procedure di
cui  al  presente  regolamento, con esclusione della fase relativa al
rilascio dell'autorizzazione alla perforazione.
    2.  Per  le  domande  di autorizzazione alla ricerca, in corso di
istruttoria  alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
gli  interessati  devono  presentare  domanda di concessione ai sensi
dell'art.  6.  L'istruttoria  rimane  sospesa sino alla presentazione
della  domanda di concessione ed il procedimento si conclude ai sensi
del   presente   regolamento   facendo  salvi  gli  adempimenti  gia'
effettuati che risultinio ad esso conformi.