Art. 45. Procedimenti di autorizzazione alla ricerca 1. I titolari di autorizzazione alla ricerca, anche se rilasciata prima del 10 agosto 1999 qualora entro tale data non sia iniziato il prelievo, devono presentare, con le modalita' previste dall'art. 6, domanda di concessione, che verra' istruita secondo le procedure di cui al presente regolamento, con esclusione della fase relativa al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione. 2. Per le domande di autorizzazione alla ricerca, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli interessati devono presentare domanda di concessione ai sensi dell'art. 6. L'istruttoria rimane sospesa sino alla presentazione della domanda di concessione ed il procedimento si conclude ai sensi del presente regolamento facendo salvi gli adempimenti gia' effettuati che risultinio ad esso conformi.