Art. 46. Progetti di derivazione sottoposti a valutazione di impatto ambientale 1. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a procedura di compatibilita' ambientale ai sensi dell'Art. 6 della legge n. 349/1986, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, rimangono sospesi sino all'esito della suddetta procedura. Il richiedente attiva la procedura di VIA presso l'amministrazione statale competente trasmette l'esito al servizio per la conclusione del procedimento. 2. I provvedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 9/1999, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono sospesi sino all'attivazione della procedura di VIA presso l'autorita' competente. Per la conclusione del procedimento il proponente integra la documentazione presentata ai sensi della legge regionale n. 9/1999 con quella richiesta dal presente regolamento. 3. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a procedura di screening ai sensi della legge regionale n. 9/1999, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono sospesi sino all'esito della stessa. In caso di verifica positiva ed esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, il servizio conclude il procedimento, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni dettate a seguito della procedura di screening. Qualora sia accertata la necessita' della ulteriore procedura di VIA, si rimanda a quanto previsto dal comma 2.