Art. 46.
                 Progetti di derivazione sottoposti
                 a valutazione di impatto ambientale
    1.  I  procedimenti  relativi  a  domande di concessione di acqua
pubblica  soggetti  a procedura di compatibilita' ambientale ai sensi
dell'Art.  6  della legge n. 349/1986, iniziati prima dell'entrata in
vigore  del  presente  regolamento,  rimangono sospesi sino all'esito
della  suddetta  procedura. Il richiedente attiva la procedura di VIA
presso  l'amministrazione  statale  competente  trasmette  l'esito al
servizio per la conclusione del procedimento.
    2.  I  provvedimenti  relativi  a domande di concessione di acqua
pubblica  soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della
legge  regionale n. 9/1999, iniziati prima dell'entrata in vigore del
presente   regolamento,   sono  sospesi  sino  all'attivazione  della
procedura  di  VIA  presso l'autorita' competente. Per la conclusione
del  procedimento  il proponente integra la documentazione presentata
ai  sensi  della  legge  regionale n. 9/1999 con quella richiesta dal
presente regolamento.
    3.  I  procedimenti  relativi  a  domande di concessione di acqua
pubblica  soggetti  a  procedura  di  screening  ai sensi della legge
regionale  n.  9/1999,  iniziati  prima  dell'entrata  in  vigore del
presente  regolamento,  sono  sospesi sino all'esito della stessa. In
caso  di verifica positiva ed esclusione dalla ulteriore procedura di
VIA, il servizio conclude il procedimento, fermo restando il rispetto
delle  eventuali  prescrizioni  dettate  a seguito della procedura di
screening.  Qualora  sia  accertata  la  necessita'  della  ulteriore
procedura di VIA, si rimanda a quanto previsto dal comma 2.