Art. 47.
         Termine provvisorio per la durata delle concessioni
    1.  Fino all'adozione della direttiva di cui al comma 2 dell'art.
21,   tutte   le   concessioni  ed  autorizzazioni,  comprese  quelle
disciplinate  dagli articoli 36 e 37, sono rilasciate o rinnovate per
una durata non superiore all'anno 2005.
    2.  Le  concessioni  di  cui al comma 1 possono essere prorogate,
alla  loro  scadenza,  sino al termine individuato, in relazione alla
loro tipologia, dalla direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21.