Art. 47. Termine provvisorio per la durata delle concessioni 1. Fino all'adozione della direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21, tutte le concessioni ed autorizzazioni, comprese quelle disciplinate dagli articoli 36 e 37, sono rilasciate o rinnovate per una durata non superiore all'anno 2005. 2. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere prorogate, alla loro scadenza, sino al termine individuato, in relazione alla loro tipologia, dalla direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21.