Art. 48. Revisione delle concessioni 1. Tutte le utenze in atto al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 258/2000, devono essere censite, in relazione al corpo idrico superficiale o sotterraneo di approvvigionamento, entro il 30 giugno 2002. 2. Entro un anno dalla data di adozione del piano di tutela, uso e risanamento delle acque di cui all'art. 114 della legge regionale n. 3/1999, i servizi procedono alla revisione delle concessioni in atto, prevedendo, ove necessario, la riduzione temporale o quantitativa dei prelievi e prescrivendo rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici. Tali limitazioni non danno luogo ad indennizzo da parte della pubblica amministrazione, ma ad una eventuale riduzione del canone annuo di concessione ai sensi dell'art. 22, comma 5 del decreto legislativo n. 152/1999.