Art. 48.
                     Revisione delle concessioni
    1.  Tutte le utenze in atto al 3 ottobre 2000, data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 258/2000, devono essere censite, in
relazione   al   corpo   idrico   superficiale   o   sotterraneo   di
approvvigionamento, entro il 30 giugno 2002.
    2.  Entro un anno dalla data di adozione del piano di tutela, uso
e  risanamento  delle acque di cui all'art. 114 della legge regionale
n.  3/1999,  i  servizi procedono alla revisione delle concessioni in
atto,   prevedendo,   ove   necessario,   la  riduzione  temporale  o
quantitativa dei prelievi e prescrivendo rilasci volti a garantire il
minimo  deflusso  vitale nei corpi idrici. Tali limitazioni non danno
luogo  ad  indennizzo  da parte della pubblica amministrazione, ma ad
una  eventuale  riduzione  del  canone  annuo di concessione ai sensi
dell'art. 22, comma 5 del decreto legislativo n. 152/1999.