Art. 5. Domanda di concessione 1. Il procedimento per il rilascio di concessione e' avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda. 2. Puo' presentare domanda di concessione chiunque, persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato, abbia necessita' di utilizzare acqua pubblica. 3. Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attivita' produttiva, necessiti di piu' opere di presa anche afferenti a diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgenti) puo' presentare un'unica domanda di concessione purche' siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni: a) localizzazione delle opere di presa in aree continanti o ubicazione all'interno dell'unita' aziendale/stabilimento; b) utilizzazione delle risorse idriche finalizzata all'approvvigionamento della stessa unita' aziendale o dello stesso stabilimento. 4. Qualora piu' soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano un'unica domanda di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi al consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con il Servizio.