Art. 5.
                       Domanda di concessione
    1.  Il  procedimento per il rilascio di concessione e' avviato ad
iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.
    2.  Puo'  presentare  domanda  di  concessione  chiunque, persone
fisiche,  in  forma  singola  o  associata,  e  persone giuridiche di
diritto  pubblico  o  privato,  abbia  necessita' di utilizzare acqua
pubblica.
    3.  Il  richiedente  che,  per  soddisfare  il  fabbisogno idrico
connesso  alla  propria attivita' produttiva, necessiti di piu' opere
di   presa  anche  afferenti  a  diverse  fonti  di  prelievo  (acque
superficiali,   sotterranee  e  sorgenti)  puo'  presentare  un'unica
domanda  di  concessione  purche' siano rispettate contestualmente le
seguenti condizioni:
      a) localizzazione  delle  opere  di  presa in aree continanti o
ubicazione all'interno dell'unita' aziendale/stabilimento;
      b) utilizzazione     delle    risorse    idriche    finalizzata
all'approvvigionamento  della  stessa unita' aziendale o dello stesso
stabilimento.
    4.  Qualora  piu' soggetti intendano utilizzare la medesima opera
di presa, essi presentano un'unica domanda di concessione. A tal fine
i  richiedenti  possono costituirsi al consorzio, in comunione ovvero
concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti
con il Servizio.