Art. 7. Procedibilita' della domanda 1. Il Servizio verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la regolarizzazione e/o l'integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di trenta giorni concesso dal Servizio a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilita' della domanda.