Art. 7.
                    Procedibilita' della domanda
    1.  Il  Servizio  verifica  la  completezza della domanda e degli
elaborati   tecnici,  comunicando  al  richiedente  il  termine,  non
inferiore  a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la
regolarizzazione   e/o   l'integrazione   dei  medesimi.  Il  mancato
adempimento  nel  termine senza valida motivazione, ovvero il mancato
rispetto   dell'ulteriore  termine  di  trenta  giorni  concesso  dal
Servizio  a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di
improcedibilita' della domanda.