Art. 8.
                           Sportello unico
    1.  Qualora  la  necessita'  di  prelevare  acqua sia connessa ai
procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, l'utente presenta un'unica
domanda  allo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive. Fino
all'attivazione  dello  sportello  unico  le  domande sono presentate
direttamente  al servizio o all'amministrazione competente in materia
di valutazione di impatto ambientale (VIA).
    2.  Per l'istruttoria relativa alla concessione di acqua pubblica
lo  sportello  unico  si  avvale  del  servizio.  Il responsabile del
procedimento  di  concessione  di  acqua  pubblica  e' il funzionario
preposto alla struttura dello sportello.
    3.  Il  Servizio,  a conclusione dell'iter istrutiorio, trasmette
allo  sportello  unico  il provvedimento di concessione e il relativo
disciplinare,   che   sono   allegati   quali   parti  integranti  al
provvedimento finale dello sportello.
    4.   Eventuali   modifiche   e  prescrizioni  da  apportare  alla
concessione d'acqua pubblica o al disciplinare che non siano connesse
ai  procedimenti  di  cui  al  comma  1  dell'art.  1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  ottobre  1998,  n.  447,  sono  di
competenza del servizio.
    5.  Con  atto  della  Regione  sono  disciplinate le modalita' di
raccordo  delle  fasi  e dei tempi del procedimento di concessione di
acqua pubblica al fine di consentire il rispetto dei termini previsti
dal procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 447.
    6.  L'autorita'  competente  in  materia  di  VIA,  a conclusione
dell'iter  istruttorio,  comunica  allo  sportello  unico l'esito del
procedimento.