Art. 8. Sportello unico 1. Qualora la necessita' di prelevare acqua sia connessa ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, l'utente presenta un'unica domanda allo sportello unico per le attivita' produttive. Fino all'attivazione dello sportello unico le domande sono presentate direttamente al servizio o all'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). 2. Per l'istruttoria relativa alla concessione di acqua pubblica lo sportello unico si avvale del servizio. Il responsabile del procedimento di concessione di acqua pubblica e' il funzionario preposto alla struttura dello sportello. 3. Il Servizio, a conclusione dell'iter istrutiorio, trasmette allo sportello unico il provvedimento di concessione e il relativo disciplinare, che sono allegati quali parti integranti al provvedimento finale dello sportello. 4. Eventuali modifiche e prescrizioni da apportare alla concessione d'acqua pubblica o al disciplinare che non siano connesse ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, sono di competenza del servizio. 5. Con atto della Regione sono disciplinate le modalita' di raccordo delle fasi e dei tempi del procedimento di concessione di acqua pubblica al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. 6. L'autorita' competente in materia di VIA, a conclusione dell'iter istruttorio, comunica allo sportello unico l'esito del procedimento.