Art. 9. Parere dell'autorita' di bacino 1. Il Servizio trasmette la domanda di concessione corredata della relativa documentazione alla competente autorita' di bacino per l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma 2 del regio decreto n. 1775/33, in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 152/99 e, in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. 2. Il parere e' reso entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale senza che sia intervenuta nessuna pronuncia, si intende espresso in senso favorevole.