Art. 9.
                   Parere dell'autorita' di bacino
    1.  Il  Servizio  trasmette  la  domanda di concessione corredata
della relativa documentazione alla competente autorita' di bacino per
l'acquisizione  del  parere,  previsto dall'art. 7, comma 2 del regio
decreto n. 1775/33, in ordine alla compatibilita' della utilizzazione
con  le  previsioni del piano di tutela di cui all'art. 44 del d.lgs.
n.  152/99  e,  in  attesa  di approvazione dello stesso, ai fini del
controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
    2.  Il  parere  e' reso entro il termine di quaranta giorni dalla
ricezione  degli  atti,  decorso  il  quale senza che sia intervenuta
nessuna pronuncia, si intende espresso in senso favorevole.