(legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, art. 5, comma 94)

Regolamento  concernente i criteri per la concessione di contributi a
   favore  di  enti  territoriali, loro consorzi ed aziende speciali,
   per  la  realizzazione  di  impianti di smaltimento e recupero dei
   rifiuti,   anche  di  carattere  sperimentale,  nonche'  di  altre
   iniziative di rilievo regionale.
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.   Il   presente  regolamento  individua  i  criteri  ai  quali
l'amministrazione  regionale  deve  attenersi  per  la concessione di
contributi  ai  sensi  dell'art. 31 della legge regionale 7 settembre
1987  n.  30,  come  sostituito  dall'art.  5,  comma  94 della legge
regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per la realizzazione di impianti di
smaltimento  e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale,
nonche' di altre iniziative di rilievo regionale.
    2.  La  realizzazione  di  impianti ricomprende anche i lavori di
ampliamento,  completamento,  ristrutturazione  ed  adeguamento  alla
normativa   vigente  ed  alle  ultime  innovazioni  tecnologiche  nel
settore.
                               Art. 2.
                 Impianti di carattere sperimentale
                 ed iniziative di rilievo regionale
    1. Al fine della concessione dei contributi si definiscono:
      a) impianti  di carattere sperimentale quelli che rispettano le
condizioni  indicate  dall'Art.  29,  comma l del decreto legislativo
5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
      b) altre  iniziative di rilievo regionale quelle finalizzate al
raggiungimento  di  importanti  risultati  di  gestione integrata dei
rifiuti in accordo con la pianificazione di settore.
                               Art. 3.
                        Misura del contributo
    1.  Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in
forma  di  contributi  in  conto  capitale  fino  al 100% della spesa
ritenuta  ammissibile a favore di enti territoriali, loro consorzi ed
aziende speciali.
                               Art. 4.
                        Criteri di priorita'
    1.  I  criteri  di priorita' per la concessione dei contributi si
basano sugli obiettivi contenuti nella pianificazione di settore, sia
regionale  che provinciale, nonche' sui presupposti dell'efficienza e
dell'economicita' della costruzione e gestione degli impianti.
    2. I criteri di priorita' di cui al comma 1 sono:
      a) l'attuazione  della gestione integrata dei rifiuti secondo i
dettami  della  pianificazione  prevista  dal piano di gestione degli
stessi relativo al bacino di utenza dell'impianto;
      b) la  previsione,  per  la realizzazione di nuovi impianti, di
un'aliquota  degli  scarti  non  superiore alle seguenti percentuali,
calcolate rispetto all'alimentazione:
      1)  20%  per  quanto concerne gli impianti di incenerimento del
C.D.R.  (combustibile  derivato  da  rifiuti)  e della frazione secca
residuale   dell'impianto   di   selezione   della   frazione   secca
riciclabile;
      2)  25%  per quanto concerne gli impianti di compostaggio della
frazione  organica  e del verde, nonche' gli inceneritori dei rifiuti
tal quali;
      3)  30%  per  quanto  concerne  gli impianti di selezione della
frazione secca riciclabile;
      4) 60% per quanto concerne gli impianti di produzione di C.D.R.
(combustibile derivato da rifiuti) dai rifiuti tal quali.
                               Art. 5.
                     Presentazione della domanda
    1.  La  relazione  da  presentarsi  a  corredo  della domanda per
l'ottenimento  del  contributo  sara'  ritenuta dettagliata qualora a
riguardo dell' iniziativa proposta definisca:
      a) le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori;
      b) il  quadro  delle  esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni   da   fornire   evidenziando  le  ragioni  della  scelta
prospettata  in  base  alla  valutazione  delle  eventuali  soluzioni
possibili;
      c) la  sua  fattibilita' amministrativa e tecnica da accertarsi
attraverso indagini dei costi e da valutarsi in relazione ai benefici
previsti;
      d) le  caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali  e  tecnologiche  dei  lavori da realizzare, adeguatamente
rappresentate da elaborati grafici.
                     Visto: il Presidente Tondo