(legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, art. 5, comma 94) Regolamento concernente i criteri per la concessione di contributi a favore di enti territoriali, loro consorzi ed aziende speciali, per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonche' di altre iniziative di rilievo regionale. Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento individua i criteri ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, come sostituito dall'art. 5, comma 94 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonche' di altre iniziative di rilievo regionale. 2. La realizzazione di impianti ricomprende anche i lavori di ampliamento, completamento, ristrutturazione ed adeguamento alla normativa vigente ed alle ultime innovazioni tecnologiche nel settore. Art. 2. Impianti di carattere sperimentale ed iniziative di rilievo regionale 1. Al fine della concessione dei contributi si definiscono: a) impianti di carattere sperimentale quelli che rispettano le condizioni indicate dall'Art. 29, comma l del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; b) altre iniziative di rilievo regionale quelle finalizzate al raggiungimento di importanti risultati di gestione integrata dei rifiuti in accordo con la pianificazione di settore. Art. 3. Misura del contributo 1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in forma di contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile a favore di enti territoriali, loro consorzi ed aziende speciali. Art. 4. Criteri di priorita' 1. I criteri di priorita' per la concessione dei contributi si basano sugli obiettivi contenuti nella pianificazione di settore, sia regionale che provinciale, nonche' sui presupposti dell'efficienza e dell'economicita' della costruzione e gestione degli impianti. 2. I criteri di priorita' di cui al comma 1 sono: a) l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti secondo i dettami della pianificazione prevista dal piano di gestione degli stessi relativo al bacino di utenza dell'impianto; b) la previsione, per la realizzazione di nuovi impianti, di un'aliquota degli scarti non superiore alle seguenti percentuali, calcolate rispetto all'alimentazione: 1) 20% per quanto concerne gli impianti di incenerimento del C.D.R. (combustibile derivato da rifiuti) e della frazione secca residuale dell'impianto di selezione della frazione secca riciclabile; 2) 25% per quanto concerne gli impianti di compostaggio della frazione organica e del verde, nonche' gli inceneritori dei rifiuti tal quali; 3) 30% per quanto concerne gli impianti di selezione della frazione secca riciclabile; 4) 60% per quanto concerne gli impianti di produzione di C.D.R. (combustibile derivato da rifiuti) dai rifiuti tal quali. Art. 5. Presentazione della domanda 1. La relazione da presentarsi a corredo della domanda per l'ottenimento del contributo sara' ritenuta dettagliata qualora a riguardo dell' iniziativa proposta definisca: a) le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori; b) il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire evidenziando le ragioni della scelta prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili; c) la sua fattibilita' amministrativa e tecnica da accertarsi attraverso indagini dei costi e da valutarsi in relazione ai benefici previsti; d) le caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, adeguatamente rappresentate da elaborati grafici. Visto: il Presidente Tondo