(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
             Fondo speciale per l'obiettivo 2, 2000-2006

    1.  Per  il finanziamento degli interventi previsti dal Documento
unico   di   programmazione   (DOCUP)   dell'obiettivo  2  dei  fondi
strutturali   comunitari   per   il  periodo  2000-2006,  di  cui  al
regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del  consiglio, del 21 giugno 1999,
l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a costituire presso la
Societa' finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a.
un fondo speciale, denominato "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006",
da  gestire  con contabilita' separata, secondo quanto disposto dalla
legge  25 novembre  1971,  n.  1041,  in  materia  di  gestioni fuori
bilancio.
    2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono:
      a) le  risorse  assegnate  dall'Unione  europea  in  base  alla
decisione  della  commissione  europea  di  approvazione del DOCUP, a
valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
      b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato;
      c) le   risorse  proprie  che  l'amministrazione  regionale  e'
autorizzata  a  concedere  a  titolo  di  cofinanziamento  del  piano
finanziario  complessivo, a valere sul fondo di cui all'Art. 9, comma
1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;
      d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie,
rimborsi  o  comunque  destinate dalla Regione all'integrazione delle
risorse previste dal piano finanziario del DOCUP.
    3.  Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 alla Friulia
S.p.a.  per  la  costituzione del fondo di cui al comma 1 e' disposto
con   provvedimento  del  direttore  del  servizio  della  promozione
industriale della direzione regionale dell'industria. L'erogazione e'
effettuata,  anche  in via di anticipazione delle quote comunitarie e
statali,  in  relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle
strutture  regionali  attuatrici  del  DOCUP,  entro  il limite delle
disponibilita' annuali del piano finanziario.
    4.   La   giunta  regionale  esercita,  attraverso  la  direzione
regionale dell'industria, la vigilanza sulla gestione del fondo.
    5.  Con  decreto  del  Presidente  della  Regione  e' disposta la
cessazione  del  fondo  e  contestualmente, o con successivo decreto,
sono  definite  le  disposizioni  concernenti  la  liquidazione dello
stesso,   al  termine  della  quale  tutte  le  attivita'  del  fondo
affluiscono al bilancio attivo della Regione.
    6.   Gli   interessi   maturati   sul  fondo  riaffluiscono  alla
disponibilita' del bilancio regionale.