(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Fondo speciale per l'obiettivo 2, 2000-2006 1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Documento unico di programmazione (DOCUP) dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio, del 21 giugno 1999, l'amministrazione regionale e' autorizzata a costituire presso la Societa' finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. un fondo speciale, denominato "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006", da gestire con contabilita' separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, in materia di gestioni fuori bilancio. 2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono: a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della commissione europea di approvazione del DOCUP, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato; c) le risorse proprie che l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento del piano finanziario complessivo, a valere sul fondo di cui all'Art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7; d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del DOCUP. 3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 alla Friulia S.p.a. per la costituzione del fondo di cui al comma 1 e' disposto con provvedimento del direttore del servizio della promozione industriale della direzione regionale dell'industria. L'erogazione e' effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle strutture regionali attuatrici del DOCUP, entro il limite delle disponibilita' annuali del piano finanziario. 4. La giunta regionale esercita, attraverso la direzione regionale dell'industria, la vigilanza sulla gestione del fondo. 5. Con decreto del Presidente della Regione e' disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attivita' del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione. 6. Gli interessi maturati sul fondo riaffluiscono alla disponibilita' del bilancio regionale.