Art. 11.
             Integrazione alla legge regionale n. 7/1999

    1. Dopo l'Art. 49 della legge regionale n. 7/1999, e' inserito il
seguente:
    "Art.  49-bis  (Rinvio  a disposizioni abrogate). - 1. Qualora la
normativa  regionale  rinvii  a disposizioni della legge regionale n.
10/1982, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio
si intende effettuato nei confronti di queste ultime".