Art. 11. Integrazione alla legge regionale n. 7/1999 1. Dopo l'Art. 49 della legge regionale n. 7/1999, e' inserito il seguente: "Art. 49-bis (Rinvio a disposizioni abrogate). - 1. Qualora la normativa regionale rinvii a disposizioni della legge regionale n. 10/1982, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime".