Art. 15.
Modalita'   di   erogazione   dei   contributi  FESR,  FEAOG  sezione
                        "orientamento" e SFOP

    1.  Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli interventi
avviati  in attuazione di programmi cofinanziati dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), dal Fondo europeo agricolo di orientamento
e   garanzia   (FEAOG)   sezione  "orientamento"  e  dallo  strumento
finanziario di orientamento della pesca (SFOP), i contributi concessi
possono  essere  erogati  anticipatamente  fino  al  70 per cento del
contributo medesimo, entro il limite delle disponibilita' annuali dei
piani  finanziari,  anche  nel  caso  di  interventi  consistenti  in
agevolazioni  sui  mutui  accesi dalle imprese, previa prestazione da
parte  dei  soggetti  privati  di garanzia fideiussoria rilasciata da
istituti  bancari o assicurativi e previo accertamento dell'effettivo
inizio nonche' di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente
al concreto avvio del progetto o dell'iniziativa.
    2.  Gli  ulteriori  importi  concessi  sono  erogati  ad avvenuta
realizzazione    dell'iniziativa,    previa    presentazione    della
documentazione  di  spesa  e  l'espletamento  di  adeguati controlli,
conformemente alle disposizioni previste dai regolamenti comunitari.
    3.  In  relazione al comma i, non sono tenuti a prestare garanzia
fideiussoria i soggetti privati a prevalente capitale pubblico di cui
all'Art. 47 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.