Art. 3.
                         Modalita' attuative

    l.  L'amministrazione  regionale e' autorizzata a dare attuazione
al  DOCUP  in  conformita'  al  DOCUP  stesso  e  al  complemento  di
programmazione,  di  cui  all'Art.  9,  lettera  m),  e  all'Art. 18,
paragrafo  3,  del  regolamento  (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno  1999,  anche  relativamente  agli  aiuti  ivi  previsti  e
autorizzati   dalla   commissione   europea   in   conformita'   alle
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
    2. La giunta regionale, con apposite deliberazioni proposte dagli
assessori  competenti  per la materia e d'intesa con l'assessore agli
affari  europei,  approva  i  bandi  e  gli  inviti  per l'accesso ai
finanziamenti previsti dal DOCUP e fissa i termini e le modalita' per
la presentazione delle domande di finanziamento.
    3.  La  giunta  regionale,  sulla  base dell'istruttoria compiuta
dalle  strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e
azioni,  approva  le  iniziative  da  ammettere  al finanziamento del
DOCUP.  Le deliberazioni della giunta regionale determinano l'impegno
finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'Art. 1.
    4.  I  direttori  regionali  e di servizio autonomo preposti alle
strutture   regionali   attuatrici   provvedono,  conformemente  alle
deliberazioni  giuntali  di  cui  al  comma  3,  alla concessione dei
finanziamenti  ed  alle  relative  autorizzazione  di  pagamento alla
Friulia  S.p.a. relativamente alle iniziative connesse all'attuazione
del DOCUP.
    5.  La  giunta  regionale  provvede,  su  proposta dell'assessore
regionale  agli affari europei, a individuare i settori nei quali, ai
fini  dell'efficace  valutazione  dei progetti presentati nell'ambito
del  DOCUP,  sussista  la  necessita'  di indire apposita gara per il
ricorso  a consulenti esterni, ovvero sia opportuno ricorrere ad enti
pubblici  specializzati, universita' ed istituti pubblici di ricerca,
tramite   convenzione,   ovvero  a  comitati  di  consulenza  interni
all'amministrazione.
    6.  Gli  esperti  e i consulenti di cui al comma 5 debbono essere
prescelti o designati previo motivato accertamento del possesso delle
specifiche  competenze  nella  materia  di  valutazione  di  progetti
attinenti  ai  settori  economico-produttivi.  E'  fatto  divieto  di
avvalersi  di  esperti  o  consulenti  che svolgono o abbiano svolto,
successivamente  alla  data  di  approvazione del DOCUP, attivita' di
consulenza,  a  qualunque  titolo, per la predisposizione di progetti
per  l'attuazione  del  DOCUP  stesso.  A  tal  fine,  all'atto della
stipulazione   del   contratto,   l'esperto   presenta  dichiarazione
sostituiva  di atto notorio attestante l'assenza della causa ostativa
prevista dal presente comma.