Art. 5.
           Proroga contratti di lavoro a tempo determinato

    1.  Al  fine  di consentire la necessaria continuita' dell'azione
amministrativa  ed  il  corretto funzionamento degli uffici regionali
preposti  all'attuazione dei programmi dell'obiettivo 2, in relazione
alle  attivita'  di  chiusura e rendicontazione del DOCUP obiettivo 2
1997-1999  e  all'avvio  della  programmazione  2000-2006,  anche con
riguardo   alle   esigenze  di  coordinamento  tra  l'obiettivo  2  e
l'obiettivo  3  dei  fondi strutturali, i contratti di lavoro a tempo
determinato  stipulati  ai  sensi  dell'Art. 10 della legge regionale
22 dicembre  1998,  n. 17, sono prorogati, alla relativa scadenza, di
un ulteriore biennio.
    2.   Al   finanziamento   della   spesa   di   cui  al  comma  1,
l'amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate
alla  misura  "assistenza  tecnica" nell'ambito del piano finanziario
del DOCUP obiettivo 2, 2000-2006.
    3.  All'Art.  2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21, il
comma 2 e' abrogato.