Art. 8. Modifica all'Art. 32-quater della legge regionale n. 46/1986 1. All'Art. 32-quater della legge regionale n. 46/1986, come inserito dall'Art. 26 della legge regionale n. 3/2001, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, ovvero siti di importanza comunitaria, nonche' nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la conferenza si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla osta previsti dalla normativa vigente".