Art. 8.
    Modifica all'Art. 32-quater della legge regionale n. 46/1986

    1.  All'Art.  32-quater  della  legge  regionale n. 46/1986, come
inserito  dall'Art. 26 della legge regionale n. 3/2001, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
    "3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a
vincolo   paesaggistico,  a  vincolo  idrogeologico,  che  comportino
riduzione  di  superfici  boscate,  che ricadano in aree classificate
parchi  e  riserve  naturali,  ovvero siti di importanza comunitaria,
nonche'  nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione
di impatto ambientale ovvero la procedura di valutazione di incidenza
e  di  progetti  sottoposti  a  preventive  autorizzazioni  di natura
ambientale,  la  conferenza  si  esprime  sul  progetto  preliminare,
integrato    con    l'ulteriore    documentazione   individuata   con
deliberazione  della  giunta  regionale da pubblicarsi nel Bollettino
ufficiale  della  Regione,  al  fine  di  concordare  quali  siano le
condizioni  per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del progetto
definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e
i nulla osta previsti dalla normativa vigente".