Regolamento relativo alle modalita' di fruizione dei servizi tavolari
   e  di accesso, da parte del pubblico, agli uffici tavolari ed alle
   sezioni staccate.
                               Art. 1.
                              O r a r i
    1.  Le  sedi  degli uffici tavolari e loro sezioni sono aperte al
pubblico  negli orari determinati con decreto dell'assessore al libro
fondiario.
    2.   Il   direttore  del  servizio  del  libro  fondiario  od  il
coordinatore  di  ciascun  ufficio  tavolare  o sezione staccata puo'
accordare  all'utente  che  ne  faccia motivata richiesta di accedere
agli uffici fuori dell'orario consentito.
    3.   L'orario   di  accettazione  delle  domande  tavolari  e  di
effettuazione   del   servizio   cassa   e'   tassativo;  il  sistema
informatizzato,  alla  scadenza,  arresta automaticamente le relative
operazioni.
                               Art. 2.
                        Sportello informativo
    1.  Salva  restando l'attivita' di consulenza in dettaglio svolta
dai  coordinatori e dal personale da questi designato, negli uffici o
sezioni  tavolari  in  cui  le  risorse di personale e le circostanze
organizzative  lo  consentono,  e'  attivato  uno  sportello dedicato
all'orientamento operativo degli utenti ed all'informazione di base.
                               Art. 3.
                 Modalita' e luogo di consultazione
    1.  L'utenza  preleva  direttamente  dagli  armadi  rotanti - ove
installati - o dalle apposite scaffalature i libri maestri ed i piani
tavolari  rilegati  avendo  cura  di riporli correttamente nelle loro
sedi,  a  fine consultazione. In caso di richiesta, i coordinatori ed
il personale degli uffici tavolari prestano la relativa assistenza.
    2.  I  libri  ferroviari,  i libri montanistici ed i registri dei
privilegi   mobiliari  sono  messi  a  disposizione  dell'utenza  dal
coordinatore dell'ufficio.
    3.  Negli  uffici  tavolari ove la consultazione della collezione
dei  documenti e' effettuabile mediante l'utilizzo di apparecchiature
informatiche  o  video-meccaniche,  le  modalita'  di accesso - anche
temporali  -  ai  relativi  originali sono stabilite dai coordinatori
delle  singole  strutture  che  dispongono,  altresi', in ordine alle
modalita'  di estrazione di copia, di visura e di consultazione delle
mappe  e  dei documenti antecedenti l'anno 1900 - stante l'unicita' e
rilevanza  storica  degli  stessi  -  nonche',  a prescindere da tale
riferimento  temporale,  in  merito alle regole da osservarsi in ogni
caso   in   cui  la  documentazione  stessa  risulti  particolarmente
deteriorata.
    4.   La  consultazione,  da  parte  del  pubblico,  di  fascicoli
contenenti  atti non rilegati deve avvenire sotto la sorveglianza del
personale preposto.
                               Art. 4.
                            Copia di atti
    1.  Negli uffici tavolari e loro sezioni, qualora la dotazione di
personale  e  di attrezzature lo consenta, e' reso operativo apposito
servizio  per  la riproduzione fotomeccanica degli atti, documenti ed
elaborati   tecnici   ivi   conservati.   Per   ragioni   di   natura
organizzativa,  i coordinatori di ciascuna struttura possono disporre
la sospensione od il differimento del servizio stesso.
                               Art. 5.
                     Spazi per la consultazione
    1.  Il  pubblico  consulta  i libri maestri, ogni atto, elaborato
tecnico o documento tavolare negli spazi a cio' riservati.
    2.   L'accesso   agli   atti   o   documenti   conservati,  anche
temporaneamente,  presso  gli  uffici dei conservatori avviene previa
autorizzazione  dei  coordinatori  o  vice-coordinatori delle singole
strutture  che  devono  accertarsi  della  presenza  in  loco  di  un
impiegato dell'ufficio.
                               Art. 6.
                 Norme di comportamento degli utenti
    1. E' vietato scrivere o apporre segni, anche a matita, sui libri
maestri,   sui   piani   tavolari  e  su  qualsiasi  altro  materiale
documentario  conservato  presso  gli  uffici tavolari e loro sezioni
nonche'  alterare,  con  qualsivoglia mezzo ed in qualsiasi forma, il
contenuto originale degli stessi.
    2.  A  garanzia  dell'integrita'  e leggibilita' delle iscrizioni
tavolari, non e' consentito di utilizzare le pagine dei libri maestri
quali  basi  d'appoggio per oggetti o materiali di qualsiasi genere e
consistenza  compresi  quelli  cartacei adoperati per l'estrazione di
copie o di appunti.
    3.  Coloro  che  accedono nei locali degli uffici tavolari e loro
sezioni, sono tenuti a non assumere comportamenti pregiudizievoli per
la  continuita'  e regolarita' dell'attivita' istituzionale che vi si
svolge  ovvero  comportamenti comunque arrecanti disturbo; l'utilizzo
di   telefoni  cellulari  e'  consentito  previa  disattivazione  del
relativo meccanismo di suoneria.
    4.  E'  consentito  altresi'  introdurre  cani  di piccola taglia
comunque muniti di museruola e tenuti al guinzaglio.
    5. Negli spazi destinati al pubblico non e' consentito:
      a) fumare;
      b) lasciare  con  finalita'  di deposito oggetti personali o di
lavoro.
    6.  E'  fatto  divieto,  nei  locali degli uffici tavolari e loro
sezioni,  di  svolgere  attivita' diverse da quelle istituzionalmente
previste.
                               Art. 7.
                            Sorveglianza
    1.  Con  l'osservanza  di quanto previsto dall'Art. 4 della legge
20 maggio   1970,   n.   300,  la  sorveglianza  sulle  attivita'  di
consultazione,  di estrazione di copia, di visura informatizzata e di
utilizzazione  degli strumenti informatici nonche', piu' in generale,
la sorveglianza connessa ai doveri di conservazione e di salvaguardia
dell'integrita'   del   materiale  documentario  -  sia  su  supporto
cartaceo, sia sotto forma di microfilm o su supporto informatico - e'
altresi'  attuata,  nelle  sedi degli uffici tavolari o loro sezioni,
ove  cio' sia ritenuto necessario, mediante sistema di video-camere a
registrazione  continua  di immagini. Le video-registrazioni sono, di
norma,  conservate  per  un  periodo  di tempo di sei mesi, ovvero di
durata  inferiore,  se  vi  e'  oggettiva  esigenza  di  riutilizzare
anzitempo le cassette gia' registrate.
                               Art. 8.
                      Abrogazione disposizioni
    1.  Sono  abrogate  le disposizioni del regolamento approvato con
decreto  del  presidente della giunta regionale n. 0146 del 24 aprile
1998.
                               Art. 9.
    Il  presente  regolamento  entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
del relativo provvedimento di approvazione.
                     Visto: il Presidente Tondo