(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 26 febbraio2001, n. 4 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione" (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'Art. 8, comma 52, il quale dispone che "Per le proprie esigenze operative correnti, le direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale"; Visto il comma 31 dell'Art. 8 della legge regionale medesima, con il quale si istituisce il Servizio autonomo per l'immigrazione; Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5 "Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001" che all'U.P.B. 52.3.17.1.1293 istituisce il capitolo n. 4948 "Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informativo, Servizio autonomo per l'immigrazione, Art. 8, comma 52, legge regionale finanziaria 2001- Aut. Fin.: Art. 8, comma 53, legge regionale finanziaria 2001"; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", ed in particolare l'Art. 8, comma 1; Vista la circolare della ragioneria generale n. 5 del 9 febbraio 2001; Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dal Servizio autonomo per l'immigrazione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3516 del 26 ottobre 2001; Decreta: E' approvato il "Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per l'immigrazione, ai sensi dell'Art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 novembre 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 14 novembre 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 59