Regolamento  per  l'acquisto  di materiali ed attrezzature d'ufficio,
   ivi  comprese  quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni
   anche  su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento
   a  banche  dati  on-line  per  le  esigenze operative correnti del
   servizio autonomo per l'immigrazione.
                               Art. 1.
           Spese del servizio autonomo per l'immigrazione
    1.  Le  spese dirette che il servizio autonomo per l'immigrazione
sostiene  ai  sensi  dell'Art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale
26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.
    2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1, quelle per:
      a) acquisto   di   materiali  e  attrezzature  d'ufficio  quali
attrezzature   informatiche   varie,   personal  computer  portatili,
stampanti  anche  a  colori  e  materiali  accessori  e  ausiliari di
ricambio e consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;
      b) acquisto   di  materiali  ed  attrezzature  d'ufficio  quali
video-registratori,  altoparlanti,  impianti  di  amplificazione,  di
diffusione  sonora e di registrazione; macchine da calcolo, materiali
di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio, nonche' prestazioni
di  installazione,  manutenzione,  riparazione  e  restauro per tutto
quanto precede;
      c) acquisto   di   libri,   riviste   ed  altre  pubblicazioni,
abbonamenti  a periodici, anche su supporto informatico, ivi compreso
l'accesso  a  pagamento  a  banche  dati on-line, da utilizzare quali
strumenti  di  lavoro o di aggiornamento specifico dei dipendenti per
lo   svolgimento   delle   funzioni   loro   attribuite   nell'ambito
dell'attivita' di competenza dell'ufficio;
      d) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio che risultino
urgenti ed indifferibili.
    3.  Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle
disponibilita' di bilancio.
                               Art. 2.
                          Limiti di importo
    1.  L'importo  di  ogni  singola  spesa da eseguirsi ai sensi del
presente  regolamento,  non  puo' superare l'importo di Euro 7.746,86
(L. 15.000.000) al netto di ogni onere fiscale.
    2.  Non  e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal
quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal
comma 1.
                               Art. 3.
               Competenze per l'esecuzione delle spese
    1.  Le  spese  di  cui  al  presente regolamento sono disposte ed
effettuate dal direttore del servizio autonomo per l'immigrazione che
le  esegue  in qualita' di funzionario delegato ai sensi dell'Art. 8,
commi 52 e 53, della legge regionale n. 26 febbraio 2001, n. 4.
                               Art. 4.
                 Modalita' di esecuzione delle spese
    1.  Salvo  quanto  e' disposto dall'Art. 5, per l'esercizio delle
spese  di  cui  all'Art.  1,  lettere a), b), c) e d), sono richiesti
preventivi ed offerte da almeno tre soggetti.
    2.  I  preventivi  di  cui  al  comma  precedente  contengono  la
descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo
regolano,  la  durata  del  rapporto  contrattuale,  le condizioni di
esecuzione,   la   penalita'  da  applicare  in  caso  di  ritardi  o
inadempienze nonche' ogni altra condizione ritenuta necessaria.
    3.  Nella  richiesta  di preventivi od offerte, in relazione alla
natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta,
avendo  riguardo  al  prezzo,  ai requisiti tecnico qualitativi della
fornitura stessa e alle condizioni di esecuzione.
    4.  Fra  i preventivi o le offerte pervenute, viene scelto quello
ritenuto  piu' conveniente in relazione ai criteri indicati dal comma
3.
    5.  I  preventivi e le offerte possono essere acquisiti anche via
telefax e sono conservati agli atti.
                               Art. 5.
                Ricorso ad un determinato contraente
    1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:
      a) nei  casi  di  unicita',  specificita'  o  di  urgenza delle
forniture;
      b) quando,  successivamente  alla  richiesta  di  preventivi ad
almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta;
      c) qualora  la  spesa  non  superi  la  somma  di Euro 1.032,92
(L. 2.000.000) al netto di ogni onere fiscale;
      d) quando  il  costo  del bene da acquisire sia fissato in modo
univoco dal mercato;
      e) per  l'affidamento  di forniture destinate al completamento,
al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il
ricorso  ad  altri  fornitori  obblighi  ad  acquistare  materiale di
tipologia,  anche  tecnica,  differente  il  cui  impiego  o  la  cui
manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita';
      f) per  l'affidamento,  alle  stesse condizioni di contratti in
corso  con  l'amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario.
    2.  Il  parere  di  congruita'  delle  spese  di  cui al presente
articolo,  e'  espresso  dal  direttore  del  servizio competente per
materia,  ai  sensi  della  legge  regionale  1  marzo  1988,  n. 7 e
successive modificazioni ed integrazioni.
                               Art. 6.
                 Ordinazione dei beni e dei servizi
    1.  L'ordinazione  dei  beni  e  dei  servizi  e'  effettuata dal
funzionario  delegato,  direttore  del  servizio  autonomo,  mediante
lettera,  buono  d'ordine  o altro atto idoneo, secondo gli usi della
corrispondenza commerciale.
    2.  L'ordinazione,  contenente  gli  elementi  di cui all'Art. 4,
comma  2,  e'  redatta  in duplice copia di cui una e' trattenuta dal
soggetto  contraente  e  l'altra,  sottoscritta  per accettazione, e'
restituita all'amministrazione.
                               Art. 7.
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese
    1.  La  liquidazione  delle  spese  e' effettuata dal funzionario
delegato,  previa  presentazione  di  fatture o note di addebito, che
dovranno  essere  munite  dell'attestazione  della  regolarita' della
fornitura da parte del funzionario delegato stesso.
    2.  Il  pagamento  e'  disposto  a  mezzo ordinativi di pagamento
emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate
al funzionario delegato.
    3.  Per  il  pagamento relativo a provviste di minute e di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
    4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle
somme  erogate  sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in
materia.
                               Art. 8.
                      Gestione dei beni mobili
    1. Al vice consegnatario del servizio autonomo per l'immigrazione
e'  affidata la gestione dei beni di cui all'Art. 1, secondo le norme
vigenti in materia.
                               Art. 9.
                             R i n v i o
    1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto
applicabili,   le   disposizioni   di  legge  e  del  regolamento  di
contabilita' di Stato.
                     Visto: Il presidente TONDO