Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per l'immigrazione. Art. 1. Spese del servizio autonomo per l'immigrazione 1. Le spese dirette che il servizio autonomo per l'immigrazione sostiene ai sensi dell'Art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni. 2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1, quelle per: a) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari di ricambio e consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose; b) acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo, materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio, nonche' prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede; c) acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni, abbonamenti a periodici, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, da utilizzare quali strumenti di lavoro o di aggiornamento specifico dei dipendenti per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite nell'ambito dell'attivita' di competenza dell'ufficio; d) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio che risultino urgenti ed indifferibili. 3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilita' di bilancio. Art. 2. Limiti di importo 1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento, non puo' superare l'importo di Euro 7.746,86 (L. 15.000.000) al netto di ogni onere fiscale. 2. Non e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1. Art. 3. Competenze per l'esecuzione delle spese 1. Le spese di cui al presente regolamento sono disposte ed effettuate dal direttore del servizio autonomo per l'immigrazione che le esegue in qualita' di funzionario delegato ai sensi dell'Art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale n. 26 febbraio 2001, n. 4. Art. 4. Modalita' di esecuzione delle spese 1. Salvo quanto e' disposto dall'Art. 5, per l'esercizio delle spese di cui all'Art. 1, lettere a), b), c) e d), sono richiesti preventivi ed offerte da almeno tre soggetti. 2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, la penalita' da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonche' ogni altra condizione ritenuta necessaria. 3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura stessa e alle condizioni di esecuzione. 4. Fra i preventivi o le offerte pervenute, viene scelto quello ritenuto piu' conveniente in relazione ai criteri indicati dal comma 3. 5. I preventivi e le offerte possono essere acquisiti anche via telefax e sono conservati agli atti. Art. 5. Ricorso ad un determinato contraente 1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente: a) nei casi di unicita', specificita' o di urgenza delle forniture; b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta; c) qualora la spesa non superi la somma di Euro 1.032,92 (L. 2.000.000) al netto di ogni onere fiscale; d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato; e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita'; f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario. 2. Il parere di congruita' delle spese di cui al presente articolo, e' espresso dal direttore del servizio competente per materia, ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6. Ordinazione dei beni e dei servizi 1. L'ordinazione dei beni e dei servizi e' effettuata dal funzionario delegato, direttore del servizio autonomo, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo, secondo gli usi della corrispondenza commerciale. 2. L'ordinazione, contenente gli elementi di cui all'Art. 4, comma 2, e' redatta in duplice copia di cui una e' trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, e' restituita all'amministrazione. Art. 7. Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese 1. La liquidazione delle spese e' effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito, che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarita' della fornitura da parte del funzionario delegato stesso. 2. Il pagamento e' disposto a mezzo ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato. 3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato puo' effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2. 4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. Art. 8. Gestione dei beni mobili 1. Al vice consegnatario del servizio autonomo per l'immigrazione e' affidata la gestione dei beni di cui all'Art. 1, secondo le norme vigenti in materia. Art. 9. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilita' di Stato. Visto: Il presidente TONDO