Art. 10.
                         Adozione del DPEFR
    1.  Il  DPEFR  e' adottato dal consiglio entro il 30 settembre di
ciascun  anno,  su  proposta della giunta, da presentare al consiglio
stesso entro il 31 luglio.
    2.  La  proposta  della  giunta  di cui al comma 1, e' sottoposta
all'esame  della conferenza permanente Regione-Autonomie locali e del
Comitato     Regione-Autonomie     funzionali    ed    organizzazioni
economico-sociali,  previsti  dagli  articoli  20  e  22  della legge
regionale n. 14/1999.
    3.  La  mancata  adozione  del  DPEFR non impedisce, comunque, la
presentazione  in consiglio, da parte della giunta, delle proposte di
legge  regionale  concernenti  il  bilancio  annuale  e  pluriennale,
nonche' la legge finanziaria e le leggi collegate.