Art. 10. Adozione del DPEFR 1. Il DPEFR e' adottato dal consiglio entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta della giunta, da presentare al consiglio stesso entro il 31 luglio. 2. La proposta della giunta di cui al comma 1, e' sottoposta all'esame della conferenza permanente Regione-Autonomie locali e del Comitato Regione-Autonomie funzionali ed organizzazioni economico-sociali, previsti dagli articoli 20 e 22 della legge regionale n. 14/1999. 3. La mancata adozione del DPEFR non impedisce, comunque, la presentazione in consiglio, da parte della giunta, delle proposte di legge regionale concernenti il bilancio annuale e pluriennale, nonche' la legge finanziaria e le leggi collegate.