Art. 11.
                     Legge finanziaria regionale
    1.  Contestualmente  alla proposta di legge regionale concernente
il  bilancio  annuale e pluriennale, la giunta presenta al consiglio,
per l'approvazione, la proposta di legge finanziaria regionale.
    2. La legge finanziaria, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR,
espone  annualmente  il  quadro  di  riferimento  finanziario  per il
periodo  compreso  nel bilancio pluriennale regionale e provvede, per
il   medesimo  periodo,  alla  regolazione  annuale  delle  grandezze
previste  dalla  normativa  vigente  al fine di adeguarne gli effetti
finanziari ai suddetti indirizzi.
    3. La legge finanziaria stabilisce:
      a) il limite massimo delle assunzioni di mutui e di altre forme
di  indebitamento  per  ciascuno  degli anni considerati dal bilancio
pluriennale;
      b) le  variazioni  delle  aliquote  e  delle  altre  misure che
incidono  sul  gettito  delle  imposte  proprie  della  Regione, o di
addizionali  ad imposte erariali di competenza della Regione, nonche'
di  imposte  indirette,  canoni  e  tariffe  regionali in vigore, con
effetto dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
      c) il  rifinanziamento  di  leggi  regionali  di  spesa, per un
periodo contenuto in quello compreso nel bilancio pluriennale;
      d) la  riduzione  di  autorizzazioni  legislative di spesa, per
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
      e) la determinazione, in apposite tabelle, delle quote di spesa
a  carattere  permanente o pluriennale, derivanti da leggi regionali,
che incidono sugli anni considerati dal bilancio pluriennale;
      f) altre disposizioni quantitative rinviate da precedenti leggi
regionali alla legge finanziaria.
    4. La legge finanziaria non puo' istituire nuove imposte e tasse,
ne disporre  nuove o maggiori spese e nuove destinazioni da iscrivere
nel  fondo  speciale  di parte corrente se non nei limiti delle nuove
o maggiori    entrate    oppure   delle   riduzioni   definitive   di
autorizzazioni di spesa corrente.