Art. 11. Legge finanziaria regionale 1. Contestualmente alla proposta di legge regionale concernente il bilancio annuale e pluriennale, la giunta presenta al consiglio, per l'approvazione, la proposta di legge finanziaria regionale. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR, espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale regionale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla normativa vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari ai suddetti indirizzi. 3. La legge finanziaria stabilisce: a) il limite massimo delle assunzioni di mutui e di altre forme di indebitamento per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale; b) le variazioni delle aliquote e delle altre misure che incidono sul gettito delle imposte proprie della Regione, o di addizionali ad imposte erariali di competenza della Regione, nonche' di imposte indirette, canoni e tariffe regionali in vigore, con effetto dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce; c) il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, per un periodo contenuto in quello compreso nel bilancio pluriennale; d) la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale; e) la determinazione, in apposite tabelle, delle quote di spesa a carattere permanente o pluriennale, derivanti da leggi regionali, che incidono sugli anni considerati dal bilancio pluriennale; f) altre disposizioni quantitative rinviate da precedenti leggi regionali alla legge finanziaria. 4. La legge finanziaria non puo' istituire nuove imposte e tasse, ne disporre nuove o maggiori spese e nuove destinazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente se non nei limiti delle nuove o maggiori entrate oppure delle riduzioni definitive di autorizzazioni di spesa corrente.