Art. 12.
                      Leggi regionali collegate
    l.  Contestualmente alla proposta di legge finanziaria regionale,
la  giunta  puo' presentare al consiglio uno o piu' proposte di legge
regionale  collegate  alla  manovra finanziaria annuale, con le quali
sono  disposte,  in  coerenza  con  gli  indirizzi del DPEFR, norme a
carattere  ordinamentale  ovvero  organizzatorio  ed  altre norme non
inseribili nella legge finanziaria, aventi riflessi sul bilancio.