Art. 12. Leggi regionali collegate l. Contestualmente alla proposta di legge finanziaria regionale, la giunta puo' presentare al consiglio uno o piu' proposte di legge regionale collegate alla manovra finanziaria annuale, con le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR, norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme non inseribili nella legge finanziaria, aventi riflessi sul bilancio.