Art. 13. C o n t e n u t o 1. ll bilancio pluriennale regionale, elaborato in termini di competenza in conformita' con le previsioni della programmazione economico-sociale e territoriale regionale e dei suoi aggiornamenti annuali disposti con il DPEFR, determina, per il periodo di riferimento della programmazione stessa e, comunque, per un periodo non superiore al quinquennio e non inferiore al triennio, le risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare. 2. Il bilancio pluriennale espone separatamente: a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale gia' in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente); b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DPEFR (bilancio pluriennale programmatico). 3. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri. 4. Ogni legge regionale di variazione del bilancio annuale o che comporti nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri non previste dal bilancio pluriennale, deve contenere l'espressa indicazione delle corrispondenti variazioni introdotte nel bilancio pluriennale a legislazione vigente. 5. Nel bilancio pluriennale a legislazione vigente sono indicate, tra le entrate, quelle derivanti dai mutui e da altre forme di indebitamento previsti per ciascuno degli anni considerati dal bilancio stesso e, tra le spese, gli oneri per l'ammortamento dell'indebitamento. 6. Il totale delle spese che si prevede di eseguire nel periodo compreso nel bilancio pluriennale non puo' superare il totale delle entrate che si prevede di acquisire nello stesso periodo. 7. Il bilancio pluriennale e' redatto, nel rispetto dei criteri e dei parametri fissati nel DPEFR, per unita' previsionali di entrata e di spesa e, nell'ambito di quest'ultima, vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale agli enti locali in conseguenza del conferimento di funzioni ai sensi della legge regionale n. 14/1999 e per la realizzazione di interventi previsti da atti di programmazione. 8. Lo schema di bilancio pluriennale, i prospetti allegati nonche' le norme di coordinamento dell'ordinamento regionale e dell'ordinamento degli enti locali in materia di bilancio pluriennale sono disciplinati dal regolamento di contabilita'.