Art. 13.
                          C o n t e n u t o
    1.  ll  bilancio  pluriennale  regionale, elaborato in termini di
competenza  in  conformita'  con  le  previsioni della programmazione
economico-sociale  e  territoriale regionale e dei suoi aggiornamenti
annuali   disposti  con  il  DPEFR,  determina,  per  il  periodo  di
riferimento  della  programmazione stessa e, comunque, per un periodo
non  superiore al quinquennio e non inferiore al triennio, le risorse
che la Regione prevede di acquisire e di impiegare.
    2. Il bilancio pluriennale espone separatamente:
      a) l'andamento  delle  entrate  e  delle  spese  in  base  alla
legislazione statale e regionale gia' in vigore (bilancio pluriennale
a legislazione vigente);
      b) le  previsioni  sull'andamento  delle  entrate e delle spese
tenendo  conto  degli  effetti degli interventi programmati nel DPEFR
(bilancio pluriennale programmatico).
    3.  Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce la
sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.
    4.  Ogni legge regionale di variazione del bilancio annuale o che
comporti  nuove  o maggiori  spese  a  carico  di esercizi futuri non
previste   dal   bilancio   pluriennale,  deve  contenere  l'espressa
indicazione  delle  corrispondenti variazioni introdotte nel bilancio
pluriennale a legislazione vigente.
    5. Nel bilancio pluriennale a legislazione vigente sono indicate,
tra  le  entrate,  quelle  derivanti  dai  mutui  e da altre forme di
indebitamento  previsti  per  ciascuno  degli  anni  considerati  dal
bilancio  stesso  e,  tra  le  spese,  gli  oneri  per l'ammortamento
dell'indebitamento.
    6.  Il  totale delle spese che si prevede di eseguire nel periodo
compreso  nel  bilancio pluriennale non puo' superare il totale delle
entrate che si prevede di acquisire nello stesso periodo.
    7. Il bilancio pluriennale e' redatto, nel rispetto dei criteri e
dei parametri fissati nel DPEFR, per unita' previsionali di entrata e
di  spesa  e,  nell'ambito  di  quest'ultima,  vengono  evidenziati i
trasferimenti  correnti  e  di  conto  capitale  agli  enti locali in
conseguenza  del  conferimento  di  funzioni  ai  sensi  della  legge
regionale n. 14/1999 e per la realizzazione di interventi previsti da
atti di programmazione.
    8.  Lo  schema  di  bilancio  pluriennale,  i  prospetti allegati
nonche'  le  norme  di  coordinamento  dell'ordinamento  regionale  e
dell'ordinamento degli enti locali in materia di bilancio pluriennale
sono disciplinati dal regolamento di contabilita'.