Art. 14. Approvazione 1. Il bilancio pluriennale costituisce allegato al bilancio annuale ed e' approvato dal consiglio con apposito articolo della legge regionale di bilancio. 2. L'approvazione del bilancio pluriennale non costituisce autorizzazione alla riscossione delle entrate ne' all'esecuzione delle spese in esso contemplate.