Art. 14.
                            Approvazione
    1.  Il  bilancio  pluriennale  costituisce  allegato  al bilancio
annuale  ed  e'  approvato  dal consiglio con apposito articolo della
legge regionale di bilancio.
    2.   L'approvazione  del  bilancio  pluriennale  non  costituisce
autorizzazione  alla  riscossione  delle  entrate  ne' all'esecuzione
delle spese in esso contemplate.