Art. 15.
                      Leggi regionali di spesa
    1.  Le  leggi  regionali  che  comportino  nuove o maggiori spese
ovvero   minori  entrate  ne  indicano  l'ammontare  e  la  copertura
finanziaria con riferimento al bilancio pluriennale.
    2.  Le  leggi  regionali  che  comportino  oneri  anche  a carico
dell'esercizio finanziario in corso indicano, altresi', l'ammontare e
la copertura finanziaria con riferimento al bilancio annuale.
    3.  Qualora  il  bilancio  annuale per l'esercizio successivo sia
stato  gia'  presentato  al  consiglio, deve essere anche indicata la
spesa  e  la copertura finanziaria per tale esercizio con riferimento
al bilancio stesso.
    4.  Le  leggi  regionali  che  prevedono attivita' o interventi a
carattere  continuativo  o ricorrente determinano, di norma, solo gli
obiettivi  da  raggiungere  e le procedure da seguire, rinviando alla
legge  regionale  di  bilancio  la  determinazione dell'entita' della
relativa  spesa. In tale caso puo' essere dato corso alle procedure e
agli  adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai
quali  comunque  sorga  l'obbligo  dell'amministrazione  di  assumere
impegni a norma dell'art. 37.
    5.   Le   leggi   regionali  che  dispongono  spese  a  carattere
pluriennale  possono  indicare  l'ammontare  complessivo,  nonche' la
quota  eventuale  a  carico  del  bilancio  annuale  in  corso o gia'
presentato  al  consiglio, rinviando ai successivi bilanci annuali la
determinazione  delle  quote di spesa destinate a gravare su ciascuno
dei relativi esercizi.
    6.  La  quantificazione  annuale della spesa puo' essere prevista
per  i  casi  in  cui  le  leggi  regionali disciplinano interventi o
servizi  per  i quali la continuita' e la regolarita' dell'erogazione
della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.
    7.  Le  leggi  regionali che prevedono opere od interventi la cui
esecuzione  si  protrae  per  piu'  esercizi,  possono autorizzare la
stipulazione  di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da
parte  della  Regione  nei limiti dell'intera somma in esse indicata,
fermo  restando  che  formano  impegno  sugli stanziamenti di ciascun
bilancio  soltanto  le  somme  corrispondenti  alle  obbligazioni che
vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.