Art. 15. Leggi regionali di spesa 1. Le leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria con riferimento al bilancio pluriennale. 2. Le leggi regionali che comportino oneri anche a carico dell'esercizio finanziario in corso indicano, altresi', l'ammontare e la copertura finanziaria con riferimento al bilancio annuale. 3. Qualora il bilancio annuale per l'esercizio successivo sia stato gia' presentato al consiglio, deve essere anche indicata la spesa e la copertura finanziaria per tale esercizio con riferimento al bilancio stesso. 4. Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge regionale di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa. In tale caso puo' essere dato corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma dell'art. 37. 5. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale possono indicare l'ammontare complessivo, nonche' la quota eventuale a carico del bilancio annuale in corso o gia' presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci annuali la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi. 6. La quantificazione annuale della spesa puo' essere prevista per i casi in cui le leggi regionali disciplinano interventi o servizi per i quali la continuita' e la regolarita' dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente. 7. Le leggi regionali che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protrae per piu' esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.