Art. 16.
               Modalita' per la copertura finanziaria
    1.  La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportino
nuove  o maggiori  spese,  ovvero  minori  entrate,  e'  determinata,
esclusivamente, con le seguenti modalita':
      a) mediante  utilizzo  degli  accantonamenti iscritti nei fondi
speciali  di  cui  all'art.  25,  con  preclusione  dell'utilizzo  di
accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
      b) mediante  riduzione di precedenti autorizzazioni legislative
di spesa;
      c) mediante  modificazioni  legislative  che  comportino  nuove
o maggiori   entrate,   con  preclusione  della  copertura  di  nuove
e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
    2. Le proposte di legge regionale che comportino nuove o maggiori
spese  ovvero  diminuzione  di entrate devono essere corredate di una
relazione   tecnica  sulla  quantificazione  degli  oneri  recati  da
ciascuna  disposizione e sulle relative coperture finanziarie, con la
specificazione,  per la spesa corrente e per le minori entrate, degli
oneri  fino  alla  completa attuazione delle norme e, per le spese in
conto  capitale, della modulazione relativa agli anni considerati dal
bilancio  pluriennale  e  dell'onere complessivo con riferimento agli
obiettivi   che   si  intendono  perseguire.  Nella  relazione  sono,
altresi',   indicati   i   dati   e   i   metodi  utilizzati  per  la
quantificazione  degli  oneri e ogni altro elemento utile per l'esame
della proposta di legge regionale.