Art. 16. Modalita' per la copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e' determinata, esclusivamente, con le seguenti modalita': a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'art. 25, con preclusione dell'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, con preclusione della copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. 2. Le proposte di legge regionale che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate devono essere corredate di una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni considerati dal bilancio pluriennale e dell'onere complessivo con riferimento agli obiettivi che si intendono perseguire. Nella relazione sono, altresi', indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame della proposta di legge regionale.